L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino ha ricevuto negli ultimi mesi e tutt’ora sta ricevendo numerose richieste dai propri iscritti in merito all’esclusione dalle agevolazioni fiscali sancite dalla legge numero 77/2020, quella che prende il nome di Decreto Rilancio, emanata nel luglio scorso per far fronte alla crisi economica e sanitaria generata dalla Pandemia di Covid-19, per tutti gli interventi di riparazione e ricostruzione di edifici che hanno usufruito di contributi con la legge 219/81 per i noti e gravi eventi sismici del 1980/81 e 1984 che sconvolsero l’Irpinia, la Basilicata, l’alto Sangro, l’alto Volturno e la val di Comino.
«La maggioranza, se non la totalità, dell’edificato esistente nella città e nella provincia di Avellino (zona del cratere sismico del 1980), ha usufruito dei contributi della legge 219 sia per la riparazione che per la ricostruzione post sismica» spiega in una nota il numero uno degli ingegneri irpini Vincenzo Zigarella secondo il quale la Risposta numero 181, data 8 gennaio 2021 e prodotta dalla Direzione Regione Basilicata dell’Agenzia delle Entrate, «starebbe causando “tensioni” e la sospensione di diverse attività generando non pochi problemi sia ai contribuenti, ai professionisti sia alle imprese esecutrici, coinvolte in tali attività». Questo è quello che si legge nella richiesta di chiarimento inviata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino
Inoltre, l’Ordine rileva che con al Risposta numero 61 del 19 febbraio 2019 la Direzione Generale – Divisione Contribuenti aveva chiarito, fra l’altro, che: «Il riconoscimento del beneficio fiscale è connesso a finalità di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi “certificati”, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui al D.M. 28.02.2017 e s.m., volti alla riduzione del rischio sismico. Seguendo tale logica, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a fortiori, laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell’edificio danneggiato dal sisma del 06 giugno 2009.»
Pertanto, si legge nella nota firmata dal presidente degli Ingegneri irpini Zigarella, «anche in presenza di un finanziamento ricevuto per la riparazione o ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici 1980/81 e 1984, la finalità di cui all’art. 16 bis, comma 1 lett. i) del TUIR non viene certamente meno. La conferma di quanto testé esplicitato è nella semplice ed evidente constatazione che nel ventennio 1980 – 2000, le Norme Tecniche di Costruzione, con vincolo obbligatorio, non erano ancora esistenti, solo nel 2008 si è avuto l’emanazione di tali norme e con D.M. 28.02.2017, richiamato dalla stessa Agenzia, sono state aggiornate. Quindi è certo che la classe sismica dell’edificato dell’epoca, pur se ha usufruito storicamente di contributi in conto capitale erogati dallo Stato per la sua riparazione e/o ricostruzione, certamente non risponde alle finalità che il legislatore ha indicato con le disposizioni di cui al citato art. 16/bis».
E così, dalla lettura attenta della norma della legge di bilancio suddetta, «la non cumulabilità fra i due benefici non è da correlare allo stato di fatto preesistente, ovvero di aver già usufruito di agevolazioni sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici, ma ad agevolazioni già spettanti per le medesime finalità di quelle di cui all’art. 16/bis suddetto.
Le finalità attuali della norma sono, come detto, in riferimento alle NTC del 2017/2018 che certamente non esistevano nel ventennio interessato dagli interventi finanziati con legge 219/81» proseguono gli Ingegneri irpini.
Da qui la richiesta con il carattere dell’urgenza di ritenere «nulla ed inefficace giuridicamente la Risposta numero 181 dello scorso 8 gennaio della Direzione Regione Basilicata anche perché emessa da un Ufficio non competente». Inoltre, secondo gli ingegneri irpini, «l’aver usufruito di contributo di cui alla legge 219/81, in un arco temporale certamente superiore ai periodi di prescrizione ordinaria (anni 10) di qualunque norma fiscale, che non poteva certamente avere le stesse finalità di cui all’art. 16/bis, comma 1 lett i) D.P.R. 917/86 smi, è motivo di non accesso al beneficio delle detrazioni fiscali, in applicazione della legge di Bilancio 2017, come indicato nella risposta di cui al punto 1». Infine, indipendentemente dall’aver usufruito di contributi ex legge 219/81, «le finalità di cui al beneficio delle detrazioni fiscali dette sono in relazione agli obiettivi di sicurezza sismica disposti con D.M. 28.02.2017 del MIT».
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