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Sismabonus e Superbonus: sono compatibili? – Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

È possibile fruire del sismabonus o del superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva.
Ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico.
Pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento solo le spese eccedenti i contributi medesimi.

L’Agenzia Entrate ribadisce che è possibile fruire del Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”) anche in caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici, ma solo in relazione alle spese agevolabili eccedenti il contributo concesso.

Questi gli argomenti qui trattati:

***

Compatibilità Sismabonus e Superbonus

Il sismabonus

sismabonus superbonus compatibiliI contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.

La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata.

Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274, del 20 marzo 2003.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

NdR: Potrebbe interessarti anche…Sismabonus acquisti: casi pratici

 

Il superbonus 110

sismabonus superbonus compatibiliIl Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, di cui al decreto legge 34/2020, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifi

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