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Sismabonus e Supersismabonus: le spese da portare in detrazione – Lavori Pubblici

Potrà sembrare una domanda scontata ma quali sono esattamente le
spese che rientrano nelle detrazioni fiscali
previste per gli interventi di riduzione del rischio
sismico
(c.d. sismabonus)?

Sismabonus ordinario e 110%

Stiamo parlando della detrazione fiscale messa a punto dall’art.
16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013 per
gli interventi di riduzione sismica e messa in sicurezza
statica
.

Detrazione fiscale che oggi prevede diverse aliquote in funzione
della normativa, dei requisiti e degli adempimenti. In particolare,
oggi possiamo distinguere tra:

  • sismabonus ordinario;
  • sismabonus 110% o supersismabonus.

Il Sismabonus ordinario

Il sismabonus è in generale una detrazione messa a punto
dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n.
63/2013 che si applica alle spese sostenute dall’1 gennaio 20217 al
31 dicembre 2021 per gli interventi di riduzione del rischio
sismico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d.
TUIR).

L’agevolazione si applica nella misura del 50% delle spese
sostenute sugli immobili di qualsiasi natura
(residenziali e non) in zona sismica 1, 2 e 3, fino ad un
ammontare massimo delle spese non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno.

Tale detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari
importo, è aumentata:

  • al 70% per gli interventi di riduzione del rischio sismico da
    cui derivi il passaggio ad una classe di rischio sismico
    inferiore
    ;
  • al 75% per gli interventi di riduzione del rischio sismico da
    cui derivi il passaggio a due o più classi di rischio
    sismico inferiore
    .

Le suddette detrazioni sono incrementate del 5% ciascuna (75% e
80%) nel caso gli interventi siano realizzati sulle parti
comuni condominiali
.

Le stesse detrazioni (75% e 80%) sono applicate anche nel caso
di interventi di demolizione e ricostruzione di
interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con
variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le
norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Per l’accesso a questa detrazione è richiesta la
classificazione del rischio sismico iniziale e
post intervento, e l’asseverazione del tecnico ai sensi del D.M. n.
58/2017 come modificato dal D.M. n. 329/2020.

Il Sismabonus 110% o Supersismabonus

Con l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio), per gli
interventi di riduzione del rischio sismico effettuati
dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre
2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno realizzato il 60%
degli interventi; proroghe ancora in attesa di conferma dalla
Commissione Europea), la detrazione fiscale prevista dall’art. 16,
commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013, è
incrementata al 110% delle spese sostenute (c.d.
superbonus 110%).

Per questa detrazione è stato, quindi, eliminato il sistema
premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio
sismico inferiori. Rimane l’obbligo di effettuare l’intervento su
un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse
le zone 4).

Anche per il supersismabonus,
l’efficacia degli interventi di riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico. Una novità riguarda il fatto che
i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Sismabonus e Supersismabonus: quali spese portare in
detrazione

Andiamo adesso al cuore del problema. Quali sono le spese che è
possibile portare in detrazione? Il limite di 96.000 euro per unità
immobiliare è ampio ma potrebbe non essere sufficiente a coprire
interamente le spese. Vediamo allora di capire quali spese possono
essere portate in detrazione.

Certamente, come espressamente previsto al comma 1-sexies, art.
16 del D.L. n. 63/2013, tra le spese detraibili rientrano quelle
sostenute per la classificazione e verifica sismica degli
immobili
.

Per quanto riguarda le spese “vive”, l’Agenzia delle Entrate,
nella sua guida al sismabonus, ha specificato che anche per i
lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di
categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso
collegati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici
può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di
manutenzione ordinaria (tinteggiatura,
intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e
straordinaria, necessarie al completamento
dell’opera
.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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