Il Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle Entrate hanno collaborato per la realizzazione della guida operativa, “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici”.
L’obiettivo è di mettere a disposizione delle strutture impegnate nei processi di ricostruzione e degli operatori del settore chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali disciplinate dall’articolo 119 del decreto Rilancio (Decreto legge n. 34/2020).
Territori colpiti dal sisma, evoluzione normativa degli incentivi fiscali
La norma del decreto Rilancio è stata interessata da successive integrazioni, quali l’incremento del 50% dell’importo massimo della spesa ammissibile al beneficio e l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus, nei termini della citata maggiorazione del 50%, a beneficio di tutti i territori colpiti da eventi sismici dopo il 2008.
A ciò si deve, poi, aggiungere la recente integrazione apportata dal Decreto legge n. 77/2021 (decreto Semplificazioni), attualmente in fase di conversione, che sostituisce il comma 13-ter, disposizione di particolare interesse, in quanto correlata all’onere del preliminare accertamento della conformità urbanistico-edilizia degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione.
L’esigenza di fare chiarezza circa i molti dubbi sollevati dalle strutture impegnate nella ricostruzione, ha spinto la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e il Dipartimento “Casa Italia” alla realizzazione della guida in oggetto. Essa si articola sotto forma di quesiti, analisi della problematica a essi sottesa e chiarimenti esplicativi, prospettando le soluzioni interpretative tramite risposte di agevole lettura.
Le prime due sezioni riguardano le soluzioni interpretative ai quesiti, di natura generale e specifica, in merito alla disciplina fiscale di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater dell’art. 119 del DL 34/2020.
La terza sezione, invece, è dedicata agli ulteriori quesiti, che sono stati posti dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione.
Fra i quesiti rappresentati dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione sono ricomprese le istanze sollevate dalle realtà territoriali, in particolare dalle associazioni dei tecnici e dei professionisti, con dubbi posti in relazione alle rispettive competenze relativamente alle attività della ricostruzione. Al riguardo, sono stati, quindi, individuati una serie di quesiti inerenti a tematiche trasversali alla fruizione delle agevolazioni fiscali.
Sismabonus ed ecobonus, ambito applicativo delle agevolazioni ex decreto Rilancio
Tra i quesiti di carattere generale, vi sono quelli relativi alle agevolazioni fiscali, alla nozione di eccedenza e alla nozione di alternatività.
Si parte dal ricordare che i commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 disciplinano la correlazione tra il contributo per la ricostruzione e il superbonus spettante per interventi, rispettivamente, di efficienza energetica e antisismici, stabilendo che il superbonus spetta per l’importo eccedente il predetto contributo, ammettendo che la spesa eccedente il contributo possa essere assistita dal regime fiscale ex art. 119, nella misura ordinaria del 110%, in quanto si beneficia comunque del contributo per la ricostruzione.
Si riporta a titolo esemplificativo un esempio, per concludere che qualora siano sostenute, su un edificio unifamiliare spese per interventi di efficienza energetica, quali la sostituzione di impianto di riscaldamento, e antisismici, ammessi sia al Superbonus che al contributo per la ricostruzione, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e dibeneficiare di un limite di spesa maggiorato.
Relativamente alla nozione di eccedenza si specifica, nella guida operativa, che in caso di spesa eccedente il contributo per la ricostruzione, il valore dell’aliquota massima ammessa in detrazione è pari al valore ordinario del 110%, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater. Diversamente, qualora il contribuente rinunci al contributo per la ricostruzione, è ammessa la fruizione in termini incrementati dell’agevolazione fiscale nella misura maggiorata del 50% riguardante il limite di spesa.
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