L’art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57) ha previsto una modifica al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il Sismabonus nel D.L. n. 63/2013
In particolare, è stato sostituito il comma 1-bis dell’art. 16 e inseriti i commi da 1-ter a 1-sexies. Con il nuovo comma 1-bis è stato previsto che per le spese sostenute dall’1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 (scadenza aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, c.d. Legge di Bilancio 2021), per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
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