Quando si parla di interventi di riduzione del rischio
sismico e della relativa detrazione fiscale (c.d.
sismabonus) prevista all’articolo 119, comma 4 del
decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 non si può non associare tale comma 4:
- al comma 13 e nello specifico alla lettera b)
dello stesso in cui, tra l’altro è precisato che “per gli
interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine
della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei
lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.”; - al comma 13-bis in cui è precisato,
tra l’altro, che “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121”; - al comma 14 in cui è precisato, tra l’altro,
che “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attività prestata”
DM 28 febbraio 2017, n. 58 modificato ed integrato nel testo e
negli allegati
Fatte queste premesse è corretto precisare che il testo del
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 relativo alle “Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professioni abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati” è stato, negli
anni, modificato ed integrato:
che, nella versione in atto vigente, è completato, anche, dai
seguenti 5 allegati:
- Allegato A contenente le “Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni” di cui
all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso; - Allegato B contenente l’asseverazione del
progettista relativa alla classificazione sismica dell’edificio
richiamato all’articolo 3, comma 2 del provvedimento. - Allegato B-1 contenente l’asseverazione del
direttore dei lavori richiamato all’articolo 3, comma
4-ter del provvedimento. - Allegato B-2 contenente l’asseverazione del
collaudatore statico richiamato all’articolo 3, comma
4-ter del provvedimento. - Allegato 1 contenente l’attestazione del
direttore dei lavori rilasciata per gli stati d’avanzamento dei
lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del
provvedimento.
Disposizioni contenute nell’articolo 3 del dm n. 58/2017
È opportuno, per ultimo, porre attenzione a tutto
l’articolo 3, in atto vigente, del citato dm n.
528/2017, perché:
- come disposto al comma 3 il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
devono essere allegati alla segnalazione certificata di
inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire,
al momento della presentazione allo sportello unico competente
tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori; - come disposto al comma 4, il direttore dei
lavori ed i collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei
lavori strutturali e del collaudo, devono attestare la conformità
degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato
dal progettista; - come disposto al comma 5 sia l’asseverazione
del progettista che le attestazioni del direttore dei lavori e del
collaudatore devono essere depositate allo sportello unico e
consegnate in copia al committente, per l’ottenimento del
cosiddetto “sismabonus” di cui all’articolo 16, comma 1-quater del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto
2013, n. 90.
Il DM n. 58/2017 e gli allegati nella versione attuale
Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla
presente il testo in atto vigente del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, con tutti gli allegati, precedentemente
dettagliati
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