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Sismabonus: Il DM n. 58/2017 e le asseverazioni aggiornate – Lavori Pubblici

Quando si parla di interventi di riduzione del rischio
sismico
e della relativa detrazione fiscale (c.d.
sismabonus) prevista all’articolo 119, comma 4 del
decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77
non si può non associare tale comma 4:

  • al comma 13 e nello specifico alla lettera b)
    dello stesso in cui, tra l’altro è precisato che “per gli
    interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine
    della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti
    incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei
    lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
    rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
    collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
    del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017
    .
    ”;
  • al comma 13-bis in cui è precisato,
    tra l’altro, che “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere
    a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
    per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
    condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121
    ”;
  • al comma 14 in cui è precisato, tra l’altro,
    che “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il
    fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
    asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
    pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
    asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
    stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
    con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
    rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
    attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
    euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
    Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
    dall’attività prestata

DM 28 febbraio 2017, n. 58 modificato ed integrato nel testo e
negli allegati

Fatte queste premesse è corretto precisare che il testo del
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 relativo alle “Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professioni abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati
” è stato, negli
anni, modificato ed integrato:

che, nella versione in atto vigente, è completato, anche, dai
seguenti 5 allegati:

  • Allegato A contenente le “Linee guida per la
    classificazione del rischio sismico delle costruzioni” di cui
    all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso;
  • Allegato B contenente l’asseverazione del
    progettista relativa alla classificazione sismica dell’edificio
    richiamato all’articolo 3, comma 2 del provvedimento.
  • Allegato B-1 contenente l’asseverazione del
    direttore dei lavori richiamato all’articolo 3, comma
    4-ter del provvedimento.
  • Allegato B-2 contenente l’asseverazione del
    collaudatore statico richiamato all’articolo 3, comma
    4-ter del provvedimento.
  • Allegato 1 contenente l’attestazione del
    direttore dei lavori rilasciata per gli stati d’avanzamento dei
    lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del
    provvedimento.

Disposizioni contenute nell’articolo 3 del dm n. 58/2017

È opportuno, per ultimo, porre attenzione a tutto
l’articolo 3, in atto vigente, del citato dm n.
528/2017, perché:

  • come disposto al comma 3 il progetto degli
    interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
    devono essere allegati alla segnalazione certificata di
    inizio attività
    o alla richiesta di permesso di costruire,
    al momento della presentazione allo sportello unico competente
    tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori;
  • come disposto al comma 4, il direttore dei
    lavori ed i collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei
    lavori strutturali e del collaudo, devono attestare la conformità
    degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato
    dal progettista;
  • come disposto al comma 5 sia l’asseverazione
    del progettista che le attestazioni del direttore dei lavori e del
    collaudatore devono essere depositate allo sportello unico e
    consegnate in copia al committente, per l’ottenimento del
    cosiddetto “sismabonus” di cui all’articolo 16, comma 1-quater del
    decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto
    2013, n. 90.

Il DM n. 58/2017 e gli allegati nella versione attuale

Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla
presente il testo in atto vigente del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017
, con tutti gli allegati, precedentemente
dettagliati

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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