Sismabonus, asseverazione tardiva o omessa: nel caso di presentazione in ritardo si perde il diritto alle detrazioni fiscali. I chiarimenti nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 244 del 5 agosto 2020.
Sismabonus, si perde il diritto alla detrazione fiscale nel caso di tardiva presentazione dell’asseverazione del tecnico.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 244 del 5 agosto 2020 relativo ai documenti necessari per accedere al sismabonus.
Il caso specifico riguarda il sismabonus acquisti, che consente di portare in detrazione fiscale dal 75% e fino all’85% del costo per l’acquisto di case antisismiche, frutto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
L’asseverazione del tecnico deve essere presentata al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico. Il ritardo non può essere in nessun caso sanato.
Sismabonus, l’asseverazione in ritardo cancella la detrazione
Riferimento primario per individuare quali sono i documenti per accedere al sismabonus è il decreto del MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modifiche. Nel fornire i propri chiarimenti è questo il documento sul quale si basa l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 244.
Anche considerando l’avvio dal 1° luglio 2020 del sismabonus del 110%, è importante soffermarsi su tempi e modalità di presentazione dell’asseverazione.
Il decreto ministeriale sopra citato ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, insieme alle modalità per l’attestazione tecnica circa l’efficacia dei lavori effettuati.
L’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che:
“Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”.
Per l’accesso al sismabonus è necessaria quindi una doppia verifica, ex-ante ed ex-post, al fine di valutare le migliorie apportate con i lavori effettuati e stabilire la percentuale di detrazione spettante.
Il sismabonus, ricordiamo, spetta esclusivamente per i lavori in edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione per i lavori di riduzione del rischio sismico è pari al 110% fino al 31 dicembre 2021, in luogo delle percentuali ordinarie dal 70% e fino all’85%, e spetta anche nel caso di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione tecnica devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Il deposito dell’asseverazione presso lo sportello unico, con consegna al committente, è uno dei requisiti per l’ottenimento delle detrazioni fiscali.
- Agenzia delle Entrate – risposta interpello n. 244 del 5 agosto 2020
- Articolo 16 comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013. Asseverazione tardiva per immobili siti in zona sismica 1
Asseverazione tempestiva per il sismabonus, ritardo senza “sanatoria”
Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate aveva già evidenziato che l’asseverazione tardiva, essendo non conforme rispetto alle indicazioni del decreto del MIT, non consente di accedere alla detrazione del sismabonus.
Un punto sul quale è poi tornata la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, nel quale è stato precisato che:
“Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire della detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85 per cento del prezzo di acquisto prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del d.l. n.63 del 2013”
L’opinione espressa dall’Agenzia delle Entrate è quantomai chiara: la mancata presentazione dell’asseverazione in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico blocca il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
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