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SISMABONUS: LE CASE POSSONO ESSERE TERMINATE ANCHE DOPO IL ROGITO – TECNICI & PROFESSIONE

SISMABONUS: LE CASE POSSONO ESSERE TERMINATE ANCHE DOPO IL ROGITO - TECNICI & PROFESSIONE
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Per la detrazione, all’atto di compravendita contano le attestazioni della riduzione di una o due classi di rischio dell’edificio a seguito dell’ultimazione di lavori strutturali e collaudo

È possibile fruire della detrazione “Sismabonus acquisti” prevista per le case antisismiche che fanno parte di edifici situati all’interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche se al momento dell’atto di acquisto sono stati completati solo i lavori strutturali dell’edificio, ma non quelli di finitura. Questo purché l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione asseverata di uno o due classi di rischio sismico e l’atto di compravendita sia stipulato entro i termini di vigenza del beneficio fiscale. È il chiarimento riportato nella risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito di un’associazione.

Nell’ambito delle detrazioni appartenenti al Sismabonus, l’articolo 16, comma 1­septies, del Dl n. 63/2013
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