Ha fatto molto discutere il mio articolo “Sismabonus
110%: occhio all’unità strutturale e al centro storico” a cui
sono seguite email, messaggi e telefonate. Al fine di chiarire
alcuni concetti “portanti” (giusto per restare sul tema), ho
interpellato il mio amico Andrea Barocci, esperto
ingegnere strutturista e Presidente dell’Associazione Ingegneria
Sismica Italiana.
Sismabonus: la normativa
Nella
sua risposta Andrea Barocci ha suddiviso, com’è giusto che sia,
l’aspetto prettamente tecnico da quello fiscale e ricordato che le
detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono state
introdotte nel nostro ordinamento con il DPR n. 917/1986 (TUIR,
art. 16-bis), cioè 10 anni prima che le norme tecniche per le
costruzioni di cui al DM 16 Gennaio 1996 introducessero il concetto
di “aggregato” e una trentina di anni prima che il
DM 17 gennaio 2018 e la sua circolare esplicativa n. 7 del
21gennaio 2019 definissero il concetto di “unità
strutturale“.
Nel frattempo è arrivato il Decreto Legge n. 63/2013 che ha
previsto una detrazione particolare per gli interventi di cui
all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, il cosiddetto
sismabonus, e rimandato ad un decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire le linee
guida per la classificazione del rischio sismico nonché le modalità
per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati.
Viene così pubblicato il
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus – Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati”, poi modificato:
Le risposte “fiscali” dell’Agenzia delle Entrate
Come detto, al mio articolo è seguito un bel dibattito e tra
email e messaggi ricevuti, ne segnalo uno molto interessante. Dopo
una risposta dell’Agenzia delle Entrate, perfettamente in linea con
quella di cui stiamo parlando, un tecnico ha inviato un quesito
alla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione
del D.M 28/2/2017 n 58 e delle linee guida in esso allegate –
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dopo aver
ricordato cosa prevede la normativa, il tecnico nostro lettore pone
le seguenti domande:
- nei centri storici, è possibile realizzare interventi di
riparazione e locali, come definiti dalle norme tecniche per le
costruzioni, con progetti unitari riguardanti singole unità
immobiliari? - tali interventi di riparazione o locali possono essere eseguiti
su fabbricato singolo (US) ubicato in centro storico, con struttura
in muratura, affiancato ad altri, con muri perimetrali in
comune? - oppure, tali interventi di riparazione o locali possono essere
eseguiti su fabbricato singolo (US), ubicato in centro storico, con
struttura in muratura, con muri perimetrali affiancati ma
riguardanti fabbricati aventi tipologie costruttive e strutturali
diversa, o materiali diversi, oppure edificati in epoche
diverse?
Sismabonus: necessario allineare la normativa fiscale a quella
tecnica
Risulta evidente uno scollamento tra la normativa fiscale del
1986 e quella tecnica che negli anni si è evoluta più volte.
D’accordo con il collega Andrea Barocci, credo che i tecnici
dovrebbero continuare ad occuparsi di aspetti di natura tecnica e
nel caso in cui ritengano sussistano le condizioni per un
intervento di miglioramento sismico, spetta unicamente a loro la
responsabilità.
E premesso che una norma fiscale non dovrebbe occuparsi di fatti
squisitamente tecnici, d’altra parte un aggiornamento dell’art.
16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR consentirebbe a tutti di
dormire sonni più sereni.
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