Per la fruizione del sismabonus, sia ordinario che potenziato al
110%, è previsto il rilascio di due distinte asseverazioni. Una
rilasciata dal progettista che attesta la classe di rischio sismico
del fabbricato e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione
dell’intervento (asseverazione da allegare alla richiesta del
titolo abilitativo). Un’altra rilasciata dal direttore dei lavori e
dal collaudatore (ove previsto) che attestano la conformità degli
interventi eseguiti rispetto al progetto depositato e attestato dal
progettista.
Sismabonus: la risposta del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici
Sull’argomento è molto interessante la risposta fornita dalla
Commissione di monitoraggio, costituita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (CSLP), all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla
asseverazione da produrre per il sismabonus 110%, ha chiesto lumi
sulle differenze tra quella prevista dall’art. 3 del
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 e quella di cui all’art. 119, comma 13,
lettera b) del Decreto Rilancio.
Il CSLP ha ammesso che al fine di mantenere la massima coerenza
tra Sismabonus ordinario e Sismabonus 110% (c.d. Super sismabonus),
le disposizioni sono state realizzate in modo da minimizzare le
differenze, sia di procedure, sia di adempimenti.
In particolare, l’asseverazione del progettista e quella del
direttore dei lavori (inclusa l’attestazione del collaudatore
statico) sono distinte temporalmente e si riferiscono a momenti
diversi del procedimento.
L’asseverazione del progettista è formulata all’atto del
progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene
presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di
Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative
regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima
dell’inizio dei lavori.
A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta
riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con
quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la
tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta
riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus”.
Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito, analogamente al
“Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma
rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due
professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità
delle spese”.
Per questo motivo, al fine di evitare la proliferazione di
adempimenti e modelli, il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto
2020, n. 329 ha modificato il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,
aggiornando la modulistica adesso utilizzabile sia per il
“Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o
non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla
specificità del regime fiscale adottato.
Il modello relativo all’asseverazione del progettista (Allegato
B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla
congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini
del “Super sismabonus”, tale dichiarazione è già presente. Analoga
operazione è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei
lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è
proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità
delle spese. Per completezza si segnala che ai fini del “Super
sismabonus” è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di
avanzamento dei lavori (Allegato 1 – SAL) mediante il quale il
direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei
lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il
progetto.
Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi
residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza,
provvederà all’attestazione che i lavori abbiano prodotto la
riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal
direttore dei lavori, sia nel caso di “Sismabonus”, che di “Super
sismabonus”.
Cronologicamente, pertanto, l’asseverazione del progettista, che
contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle
spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla
normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori, mentre
l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello
di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di
avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del
collaudatore statico, quando presente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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