In considerazione della modifica delle aliquote di detrazione
del superbonus dal 1° gennaio 2024, già previste dal comma 8-bis
dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la presente analisi verte sulla
possibilità di utilizzare altri bonus, diversi dal superbonus di
cui all’art. 119 del decreto citato.
Sismabonus: la normativa
Attualmente, nell’ambito specifico degli interventi di riduzione
o adeguamento del rischio sismico di un edificio con più unità
immobiliari, sono ancora in vigore i seguenti bonus:
- Superbonus di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 con aliquota del
70% per il 2024 e del 65% per il 2025; - Sismabonus ordinario di cui all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013
n. 63 con aliquote del 50% senza miglioramento di classi sismiche,
75% con il miglioramento di una classe sismica, 85% con il
miglioramento di due o più classi sismiche.
Con evidenza, la normativa ha creato un paradosso: con il taglio
dell’aliquota dal 110% fino al 31 dicembre 2023 al 70% dal 1°
gennaio 2024, la detrazione del superbonus (70% e poi
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