Sistemi di ventilazione antimuffa ammessi al superbonus. Anche nel caso siano associati a un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. Lo ha chiarito l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) con la risposta a faq n. 16/D del 14 maggio scorso. La faq in questione, avente ad oggetto la c.d. «ventilazione meccanica controllata» (Vmc), è volta a confermare o meno la possibilità di usufruire dell’Ecobonus in caso di realizzazione di tale intervento in correlazione con un intervento di coibentazione di superfici opache, ovvero, in alternativa, in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore. L’Enea esamina separatamente le due opzioni prospettate dal contribuente istante, concentrando dapprima la propria analisi sulla possibilità di installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti.
In via preliminare l’Enea ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al decreto interministeriale 26 giugno 2015 (decreto requisiti minimi), nel caso di nuova costruzione, ovvero di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788.
Posto quanto sopra, nella consapevolezza che possa in ogni caso permanere il pericolo di formazione di muffe o condense, a prescindere dal numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e pur provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, l’Enea fa presente che, in tale circostanza, rappresentando, i sistemi di Vmc, una valida soluzione tecnica, tali sistemi si ritengono in ogni caso ammissibili alle detrazioni fiscali, qualora realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
Occorrerà, però, verificare adeguatamente la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali: a tal fine, sarà necessario che il tecnico abilitato alleghi, come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 6 agosto 2020 (decreto requisiti tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di Vmc installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di Vmc dotati di recupero di calore.
Risposta positiva, inoltre, anche per la seconda opzione prospettata dal Contribuente istante: l’Enea conferma che i sistemi di Vmc possono accedere alle relative detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso, i sistemi di Vmc risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il sistema di Vmc installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di Vmc dotati di recupero di calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto decreto requisiti tecnici, nei casi da esso previsti.
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