Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Smart working e Superbonus 110%, tra luci e ombre – Prima Chivasso

Smart working e Superbonus 110%, tra luci e ombre – Prima Chivasso

Smart working e Superbonus 110% sono i temi affrontati nel quarto appuntamento mensile con cui l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino ci aiuta a fare chiarezza su alcuni temi di attualità che riguardano imprese e cittadini. 

Smart working: definizione

Se provate a digitare all’interno di qualsiasi motore di ricerca prima le parole “inglese – italiano” e poi ancora le parole “smart working” nel campo dedicato ai termini d’oltremanica, vi apparirà la dicitura “lavoro intelligente”. Non sappiamo se intelligente lo sia davvero, ossia configuri dei soggetti provvisti della facoltà di capire, ragionare e decidere e si realizzi in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, ma di certo al cosiddetto “lavoro agile”, definizione entrata maggiormente nel linguaggio comune, va assegnato il merito di aver salvato dallo sfacelo uno scenario economico e produttivo già di per sé prossimo al baratro dell’implosione sociale.

Facendo un passo indietro occorre rammentare come lo smart working sia stato regolamentato dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 che già definiva le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Smart working: diffusione

E siccome i numeri possono essere interpretati, ma mai totalmente ribaltati, non si può senz’altro affermare che fino al marzo 2020, avesse riscosso un favore trasversale da parte di dipendenti ma soprattutto di imprese, considerando che il dato nazionale di occupazione mirata si attestava al di sotto delle seicentomila unità.  

Di lì a poco, si legga nell’arco di qualche settimana, i lavoratori coinvolti hanno sfiorato gli otto milioni: merito, si fa per dire, del lockdown generalizzato della scorsa primavera, con realtà imprenditoriali a cui la regolare attività era stata impedita dalla surreale spaccatura creata dai codici Ateco. Nei mesi successivi si è assistito ad un prevedibile e progressivo rientro in servizio nelle sedi abituali, pur tuttavia un recentissimo studio dell’Osservatorio del Politecnico di Milano stima che, sebbene nell’ambito di un agognato ritorno alla normalità, il numero dei lavoratori agili si stabilizzerà intorno ai cinque milioni di addetti. Un dato che potrà sembrare abnorme solo per chi non considera la profonda trasformazione in corso nel nostro Paese, ormai da anni impegnato in una battaglia, purtroppo perdente, con la deindustrializzazione imperante. 

Smart working: semplificazione

Eventuali approfondimenti implicherebbero valutazioni sociologiche di ampiezza tale che sarebbe quanto meno presuntuoso anche solo volerle elencare in un singolo intervento, pertanto ci limitiamo ad una precisazione riguardo la cornice che circoscrive il perimetro dello smart working nonché l’attuale stato dell’arte dell’applicazione legislativa.

Ciò premesso, in primo luogo ci pare opportuna una puntualizzazione riguardo al fraintendimento che si è generato con l’errata equiparazione al telelavoro, sicuramente derivata dalle restrizioni negli spostamenti personali resi obbligatori dalla pandemia: in estrema sintesi il telelavoro si associa ad un’unica sede di lavoro mentre nello smart working è il lavoratore stesso che decide in autonomia dove svolgere la prestazione da remoto.  

In secondo luogo, ad oggi, in armonia al DL 52 del 22 aprile 2021, è stato ulteriormente esteso al 31 luglio 2021 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata. Nel solco di misure contenitive, nonostante il netto miglioramento della curva dei contagi, risulta ancora evidente la necessità di prorogare la possibilità di prescindere dall’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro che invece rappresenta la caratteristica sostanziale dello smart working ordinario. Altrettanto semplificata è la procedura della trasmissione della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro da parte delle aziende che peraltro possono imporre unilateralmente lo strumento. La data del 31 luglio 2021 subirà probabilmente un ennesimo e gradito slittamento: è prevista nella bozza del DL Sostegni 2 e permetterebbe, di non accumulare un’altra scadenza nella settimana che precede l’inizio del mese di agosto, già tradizionalmente impegnativa. 

Superbonus 110%

Con l’inizio della primavera tornano in voga le ristrutturazioni e, dopo un anno di rallentamenti dovuti all’incertezza generata dalla pandemia, si ripresentano all’ordine del giorno delle assemblee condominiali i lavori per beneficiare del “Superbonus” anche detto “110%”.

Introdotto dal Decreto Rilancio, come misura a sostegno del lavoro e dell’economia al termine del primo lockdown del maggio 2020, il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Beneficiano di un ulteriore tempo di 6 mesi – fino al 31 dicembre 2022 – le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Superbonus: i lavori agevolabili

I lavori agevolabili cosiddetti “trainanti”, al fine del beneficio fiscale, sono gli interventi di isolamento termico sugli involucri, gli interventi antisismici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. A queste tipologie di lavori, si aggiungono e rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici, di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti insieme ad uno o più interventi principali. 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato in forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), di istituti di credito e intermediari finanziari. 

Ed è proprio quest’ultima possibilità che rende appetibile il Superbonus, poiché consente al contribuente, seppur pagando commissioni bancarie del 10% circa, di rientrare rapidamente del credito cedendolo ad altro soggetto senza attendere il recupero delle detrazioni fiscali con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei successivi quattro o cinque anni.

Superbonus e super-burocrazia

Se da un lato, la misura si presenta come un’imperdibile opportunità per operare interventi di ristrutturazione di interi edifici, non si possono negare le difficoltà connaturate alla sua realizzazione. L’ottenimento del Superbonus è un’operazione articolata e farraginosa dal punto di vista tecnico e documentale, che prevede un’attenta fase di prefattibilità per l’accertamento di eventuali irregolarità edilizie che, ove presenti, devono essere rimosse, a cui segue la diagnosi e progettazione energetica con verifica dei requisiti. Solo dopo aver esperito con dovizia tutte le fasi predette, il progetto può essere confermato per procedere con l’eventuale cessione del credito, che comporta: l’apposizione del visto di conformità documentale rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai Caf, e l’asseverazione tecnica degli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici per l’ammissione alle agevolazioni fiscali nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati.

Non mancano quindi, ancora una volta le complicazioni di carattere burocratico che ostacolano l’applicazione dell’agevolazione, rallentando le decisioni nelle assemblee condominiali. Infatti, realizzare un intervento di riqualificazione energetica di un edificio comporta un’articolata operazione di carattere economico-finanziario, il cui beneficio fiscale è sottoposto al controllo dell’Agenzia delle Entrate che, in caso di difformità o carenze documentali potrebbe rivalersi sul contribuente che ha usufruito di un’agevolazione indebita, riprendendo fiscalmente gli importi detratti. 

Tuttavia, al netto delle difficoltà, i benefici fiscali sono del tutto evidenti ed è opportuno coglierli, affidandosi ad imprese esecutrici solide e a professionisti competenti, che sappiano condurre le operazioni con linearità e metodo per tutelare gli interessi dei committenti e aiutarli ad evitare speculazioni.

Consulenti del Lavoro: chi sono

Il Consulente del Lavoro è una professione ordinistica che si occupa di amministrazione aziendale a 360°: dalla gestione delle risorse umane, alla pianificazione strategica dell’attività imprenditoriale, passando per la gestione di tutti gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro ed alla fiscalità d’impresa. In linea con un mercato del lavoro moderno e flessibile, il Consulente del Lavoro negli ultimi anni ha conosciuto una grande espansione nell’esercizio delle sue funzioni, diventando un punto di riferimento indispensabile per le imprese e le persone nel dialogo con la pubblica amministrazione. 

Un piccolo esercito di 26.000 professionisti che danno lavoro a più di 70.000 dipendenti, amministrano 1 milione di aziende, elaborano oltre 7 milioni di cedolini per un monte retribuzioni di circa 100 milioni di euro all’anno e promuovono 100.000 tirocini l’anno.

Scopri se il tuo consulente è un Consulente del Lavoro qui: www.cdltorino.it/elenco-iscritti

Tutti i programmi di interesse per la categoria sulla web tv dei Consulenti del Lavoro: Webtv.consulentidellavoro.it

A cura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino
Via Pietro Giannone 10 – 10121 Torino
www.cdltorino.it

Source: primachivasso.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment