La sostituzione di un portone con una porta blindata rientra fra
gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da
parte di terzi disciplinati dalla lettera f) dell’art.16-bis
del TUIR (c.d. “Bonus Sicurezza“) e per questo la
spesa sostenuta può essere portata in detrazione.
Detrazione porta blindata: ok all’agevolazione fiscale
La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate,
in risposta al quesito di un contribuente sulla possibilità di
sostituire un portone in legno con uno blindato e utilizzare
l’agevolazione prevista dalla normativa.
Questa tipologia di intervento rientra infatti fra quelli di
recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta una detrazione
del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48mila euro per unità immobiliare;
l’aliquota di detrazione e il massimale di spesa sono
stati elevati, fino al 31 dicembre 2024,
rispettivamente al 50% per un importo totale di 96mila euro,
riservati ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di
un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
effettuati i lavori.
Tra gli interventi ammessi a detrazione, proprio quelli
eseguiti sulle
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