Se si trasforma il sottotetto in un’abitazione si ha diritto alle detrazioni fiscali dell’ecobonus 110, l’ecobonus o bonus ristrutturazioni? A chiarire i dubbi di un contribuente è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta 248 del 14 aprile 2021.
Nel caso in esame un contribuente è proprietario di due unità immobiliari accatastate C/2 situtate nel sottotetto riscaldato, ma non abitabile di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2 (abitazione tipo civile), di proprietà di altri soggetti.
Scopo del contribuente è quello di trasformare il sottotetto in un unico immobile con un aumento del 10% delle volumetria, attraverso la solo demolizione e ricostruzione delle pareti interne. l’Istante chiede se può, insieme a tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio, fruire delle detrazioni del 110 per cento e del 50 per cento per gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni nonché per la ristrutturazione del sottotetto, che diverrà abitativo, per la parte esistente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’istante può usufurire
- per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto, del Superbonus quale intervento trainante di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a);
- per l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e di infissi dell’immobile dell’istante, effettuati sull’immobile di sua proprietà con riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli interventi, del Superbonus quali interventi trainati di cui all’articolo 119, comma 2 e comma 5;
- per la ristrutturazione del sottotetto mediante “demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali” con “contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari C2 in un’unica unità immobiliare abitativa A2” e con riferimento alla parte esistente, della detrazione del 50 per cento di Pagina 10 di 12 cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, entro il limite di spesa di 96.000 euro.
Con riferimento ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nel rinviare ai chiarimenti resi con le circolari n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell’8 agosto 2020 e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E si evidenzia che per gli interventi che comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni. Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus
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