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Spese asseverazioni: diventano detraibili con la Legge di Bilancio 2022 – Fiscoetasse

Sono in dirittura di arrivo le modifiche alle norme sul superbonus 110% con diverse novità da introdurre nella prossima legge di bilancio 2022 che entro il 31.12 dovrà essere approvata.

Sinteticamente, alcuni emendamenti da inserire in legge di bilancio, prevedono novità su:

  • spese sostenute per le asseverazioni e per l’apposizione del nuovo visto di conformità che diventano agevolabili
  • riallineamento delle proroghe del superbonus agli altri bonus edilizi
  • abolizione del vincolo del tetto ISEE dei 25.000 euro per le persone fisiche che realizzano interventi agevolati con superbonus nonché del vincolo della abitazione principale oggetto della riqualificazione

1) Visto di conformità e congruità: spese detraibili per i bonus edilizi diversi dal superbonus

Le modifiche concordate nell’ambito dell’iter di approvazione del DDL di Bilancio per il 2022, alla disciplina recentemente introdotta dal DL 157/2021, noto come decreto antifrodi, prevedono in sintesi che siano detraibili, ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese. 

Sarebbero escluse dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese:

  • gli interventi classificati come attività di edilizia libera 
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, con l’eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.

Il Decreto Antifrodi, ha esteso l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche in relazione alle spese, oggetto di opzione ex art. 121, che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
L’intero testo del DL 157/2021 è stato interamente recepito in un emendamento al Ddl di bilancio per il 2022.

Leggi anche Niente più visto di conformità e asseverazione per lavori di edilizia libera

2) Superbonus 110%: un riepilogo delle nuove proroghe

Il testo emendato della norma sulle proroghe del superbonus 110% dovrebbe prevedere un nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 con le seguenti disposizioni:

  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi sulle parti comuni effettuati dai condomìni ed effettuati dalle persone fisiche proprietarie di interi edifici composti da massimo quattro unità immobiliari, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, nonché, infine, per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS (con ulteriore operatività del bonus sul 2024 ridotta al 70% e sul 2025 ridotta al 65%),
  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed “enti equivalenti”, “compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio”, e dalle cooperative a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (viene eliminato il tetto dell’ISEE a 25.000 euro)

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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