

Un fabbricato accatastato nel 1939 può essere considerato
legittimo anche in assenza di un titolo edilizio? Il catasto è
sufficiente per dimostrare la preesistenza di un immobile? E cosa
succede se il Comune ritiene che gli interventi realizzati non
siano una semplice manutenzione ma una trasformazione
sostanziale?
Domande certamente molto interessanti soprattutto alla luce di
uno dei più grandi e diffusi falsi miti in materia edilizia,
secondo cui basta dimostrare che un immobile sia stato costruito
prima del 1967 per ritenerlo automaticamente legittimo dal punto di
vista urbanistico ed edilizio. Un’idea errata che trae origine
dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 (la cosiddetta Legge Ponte), che
ha esteso a tutto il territorio nazionale l’obbligo della licenza
edilizia anche per le costruzioni fuori dai centri abitati.
Tuttavia, questa estensione non significa che prima del 1967 in
Italia non esistessero già norme urbanistiche vincolanti. Molti
territori, infatti, erano già regolati da piani regolatori generali
(PRG) e regolamenti edilizi comunali, che richiedevano il rilascio
di titoli abilitativi anche
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