Un antico proverbio recita “Tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare” e chissà se l’estensore facesse esplicito
riferimento alla normativa italiana, soprattutto quella edilizia.
Una norma lastricata (qualche volta) di buone intenzioni che (molto
spesso) si scontrano con una realtà complessa e difficilmente
comprensibile ad un alieno che per la prima volta si ritrovasse nel
nostro Paese.
Stato legittimo e accesso agli atti
Come è ormai chiaro (ma dopo le modifiche apportate dal Decreto
Salva Casa lo sarà un po’ meno) per la verifica dello stato
legittimo di una unità immobiliare – necessaria per intervenire su
di essa o per la sua compravendita – l’art. 9-bis, comma 1-bis, del
d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) dispone che sia necessario verificare
l’esatta corrispondenza tra quanto assentito da titoli abilitativi
(permesso di costruire, SCIA o CILA) e lo stato di fatto in cui
versa l’immobile.
Per farlo è chiaramente necessario accedere agli atti presenti
negli archivi
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