Il prof. ing. Ermete Dalprato, come sempre accade leggendo le
sue brillanti e condivisibili argomentazioni, ci ha recentemente
offerto una disamina su “Stato legittimo, presunzione di
legittimità e garanzie sostanziali degli interessi pubblici: la non
abusività”.
La legittimità dell’attività edilizia
Con il suo argomentare ha dato evidenza a diversi aspetti,
quelli che reputo fondamentali li riassumo nel modo che mi è
proprio a cui spesso ricorro nei miei eventi formativi di
aggiornamento professionale:
- la legittimità dell’attività edilizia (di un certo tipo) è una
moneta a due facce:- la prima esprime la legittimità formale, costituita
dall’esistenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge per
quel tipo di attività edilizia; - la seconda rappresenta la legittimità sostanziale,
costituita dalla disciplina conformativa normativamente prevista
per la medesima attività edilizia;
- la prima esprime la legittimità formale, costituita
- la legittimità sostanziale è posta dalla legge tra i
presupposti della legittimità formale, creando così un unicum
transitivo, stabilendo cioè una sorta di proprietà transitiva:
se il titolo abilitativo (A) è una condizione di legittimità (B) ed
ha come condizione la conformità (C), risulta allora che
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