Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da
quello, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a
condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio
del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli
pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali.
Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i
titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle
relative
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.