Non può essere considerata come temporanea o precaria la
struttura non infissa o incorporata al suolo che, per la sua forza
di gravità, s’immedesima con il terreno sottostante
acquisendo così caratteristiche di stabilità e di
inamovibilità, oltre che la capacità di trasformare in
modo durevole l’area occupata.
Una struttura del genere, in area sottoposta a vincolo,
necessita di autorizzazione paesaggistica e non
può essere annoverata tra quelle elencate al punto
A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n.
31/2017, che individua gli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata.
Strutture amovibili e autorizzazione paesaggistica: chiarimenti
dalla Cassazione
A confermarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 20 dicembre 2023, n. 50766, con cui ha
comunque dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato
paesaggistico commesso in relazione a una struttura composta da
quattro pilastri e travi, realizzata senza alcun titolo abilitativo
e che, secondo il proprietario, sarebbe rientrata nel novero degli
interventi esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica,
come struttura
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