

Oltre alle modifiche al Testo Unico Edilizia (d.PR. n.
380/2001), il c.d. Decreto Salva Casa (decreto-legge del 29
maggio 2024, n. 69), ha introdotto alcune importanti
novità sulla disciplina relativa alle strutture
amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da
Covid-19.
Decreto Salva Casa: la disciplina sulle strutture
amovibili
Come dispone l’art. 2 del D.L. n. 69/2024, le strutture
amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali,
educative durante lo stato di emergenza nazionale dovuto
al Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore
del decreto possono rimanere installate in deroga
al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma
1, lettera e -bis), del Testo Unico Edilizia, (di 180 giorni sulle
opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze,
contingenti e temporanee) in presenza di comprovate e obiettive
esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
Restano salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque il rispetto delle altre normative, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle
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