Il ricorso al subappalto necessario per una
categoria obbligatoria scoroporabile non è motivo di esclusione da
una gara, così come la dichiarazione di avvalersi del subappalto,
senza qualificarlo come “necessario” è invece sufficiente a
manifestare in maniera chiara la volontà dell’operatore.
Subappalto necessario: l’ok del TAR per le categorie
scorporabili
Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio,
con la sentenza del 24
gennaio 2024, n. 1405, ha annullato il
provvedimento di esclusione a carico di un operatore, che la SA
aveva estromesso per difetto di qualificazione in
relazione a una categoria obbligatoria scorporabile.
Secondo il ricorrente, l’esclusione sarebbe stata illegittima
percché
- era qualificato nella categoria prevalente;
- era qualificato per le categorie a qualificazione obbligatoria
scorporabili, - aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso al subappalto per
una categoria scorporabile, “con una chiara e sufficiente
manifestazione della volontà di ricorrere al subappalto
necessario per completare la qualificazione”.
Sarebbe stato pertanto applicabile il principio di cui all’art.
109 del d.P.R. n. 207/2010, poi abrogato e sostituito dall’art.
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