Dopo diversi interventi della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato, il limite del 30%
per il ricorso al subappalto, sancito dal
d.Lgs. n. 50/2016, non può più ritenersi conforme alla
direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE.
Subappalto: limite del 30% non conforme alle Direttive UE
A specificarlo è ANAC con il parere della funzione
consultiva del 17 giugno 2024, n. 31 in relazione a un
affidamento di servizi disposto in vigenza del “vecchio” Codice dei
Contratti e quindi con riferimento all’art. 105 del d.Lgs. n.
50/2016,, imponendo un limite al subappalto pari al 30%
dell’importo di ogni singolo ordinativo di fornitura.
Come già specificato dalla richiedente, la CGUE e il Consiglio
di Stato, hanno ritenuto tale limite non conforme all’ordinamento
comunitario, con conseguenti modifiche normative apportate dalla
legge n. 108/2021 e dall’art. 119 del d.lgs.
36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Tempus regit actum: no a irretroattività delle norme
Sulla questione, ANAC ha chiarito che le disposizioni del d.lgs.
36/2023, entrate
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