Nel rilascio del visto di conformità, ai fini della cessione e dello sconto del Superbonus, il commercialista deve eseguire esclusivamente una mera attività di controllo formale e non di merito. Il diritto alla detrazione 110% viene meno in assenza di redditi imponibili. Il contribuente può fruire della detrazione maggiorata, però, indipendentemente dalla capienza della imposta lorda o dalla circostanza che lo stesso possieda solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Queste alcune delle numerose, indicazioni fornite dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec-Fnc) che hanno aggiornato, congiuntamente, il proprio documento (19/4/2021) avente a oggetto «Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus» che tiene conto, in particolare, delle modifiche intervenute con la recente legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e delle più importanti risposte agli interpelli dell’Agenzia delle entrate.
Il documento fornisce un quadro d’insieme dei controlli che devono essere eseguiti, ai fini del rilascio del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione della detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta e per lo sconto sul corrispettivo.
Con il documento sono stati messi a disposizione, sul sito istituzionale della fondazione, oltre che le check list richiamate e le dichiarazioni sostitutive richieste, anche il facsimile della lettera di incarico professionale e del preventivo per le prestazioni riferibili al 110%, nonché la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate agli interpelli sull’argomento, corredata da una intera raccolta di tutti i citati interpelli, in versione integrale e formato pdf; per scaricare la documentazione occorre, però, accedere all’area riservata destinata agli iscritti agli ordini dei commercialisti.
Posto quanto appena detto, in ordine alla mole di documenti messa a disposizione della categoria, il documento ripresenta buona parte delle indicazioni fornite con la versione precedente (ottobre 2020) ma tiene conto, inevitabilmente, sia dell’allungamento del termine per la fruizione della detrazione maggiorata al 30/6/2022 per la generalità dei contribuenti e al 31/12/2022 per gli Iacp e, a determinate condizioni, fino al 31/12/2022 per la generalità dei fruitori e al 30/6/2023 per gli Iacp, come previsto dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Si evidenzia, inoltre, la nuova previsione per l’ottenimento del 110% sugli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sugli interventi di coibentazione del tetto che risultano agevolati anche nel caso in cui i locali sottostanti non siano riscaldati.
Sono stati integrati i beneficiari ovvero gli unici proprietari di edifici fino a quattro unità, assimilati ai condomini, e aggiornati i limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se trainati e, quindi, se correlati agli interventi trainanti (cappotto e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) e sono stati meglio definiti i requisiti necessari delle polizze assicurative dei professionisti tecnici. Con riferimento alla cessione del Superbonus, inoltre, viene richiesto il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del dlgs 241/1997 su una specifica comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate; detta comunicazione, dopo le varie proroghe, è scaduta lo scorso 15 aprile per le spese sostenute nel 2020 ma sarà possibile presentare la stessa entro il 16/3/2022, per quelle sostenute nel corso del 2021.
Nel documento viene evidenziato il regime sanzionatorio, di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 39 del dlgs 241/1997 e quello specifico per i professionisti tecnici che rilasciano le asseverazioni e attestazioni, nonché (§ 6) una utile indicazione per la determinazione dei compensi professionali, accompagnata da un consiglio, in merito ai contenuti del preventivo e del mandato professionale, in ordine all’entità ma, soprattutto, in relazione al possibile incasso frazionato degli onorari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (Sal); si evidenzia, sul tema, che in mancanza di preventivo e di mandato, la determinazione verrà rimessa al giudice che, ferma la volontà contrattuale tra le parti, potrà far riferimento all’attività di consulenza, di cui all’art. 26 del dm 140/2012.
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