Con la risoluzione 28/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente alle richieste di chiarimento sulla possibilità di usufruire del Superbonus anche su edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici su cui sono stati utilizzati i contributi pubblici per la loro riparazione o ricostruzione.
Con questa risoluzione AdE ha chiarito che sono agevolabili con il Superbonus (Super Sismabonus) le spese rimaste a carico del contribuente, anche per interventi secondari e di completamento.
In realtà la questione della cumulabilità tra i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione post sisma e il Sismabonus era stata già affrontata nel 2019 (con la risposta n. 61/2019). In questo documento viene affermato un generale principio di compatibilità tra i contributi di questo tipo e le agevolazioni fiscali, e nello specifico si leggeva che “Il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il Sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio”.
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Bonus per le spese eccedenti il contributo post sisma
C’è però, come già accennato, una specifica: è possibile fruire delle detrazioni (quindi Super Sismabonus o semplice Sismabonus, quando il Superbonus sparirà) solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso, per il principio per cui, in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
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Quindi, le somme erogate a titolo di contributo per la ricostruzione devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante.
Viene chiarito anche che se le spese eccedenti il contributo, e quindi rimaste a carico del contribuente, riguardano interventi secondari e di completamento (come ad esempio la tinteggiatura) queste possono ugualmente accedere al Superbonus.
Infatti, “in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche il Superbonus si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di ‘completamento’ dell’intervento ‘complessivamente’ considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento ‘principale’, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.”
Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è però necessario che il contribuente sia in possesso della documentazione che attesti che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale.
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