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Superbonus 110/2022, attenzione: quali sono le scadenze? – I-Dome.com

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Quali sono le principali scadenze da tenere a mente per quanto riguarda il Superbonus 110%? Attenzione alla data di presentazione della CILAS, la quale determina l’accesso all’agevolazione. Vediamo insieme nel dettaglio.

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Tramite la circolare n.23 del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al Superbonus 110%, soggetto ad alcune novità in seguito agli ultimi interventi legislativi in merito. Di conseguenza, anche il calendario delle scadenze è stato modificato.

Vediamo insieme quali sono le principali scadenze per quanto riguarda il Superbonus 110%.

Superbonus 110% villette: le principali scadenze

Calendario

Innanzitutto, è bene chiarire quando il superbonus 110% viene riconosciuto. Infatti, l’agevolazione per le unità unifamiliari spetta a fronte di spese sostenute:

  • entro il 30 giugno 2022;
  • entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL 30%).

La spesa rientra nell’agevolazione a seconda della data di presentazione della Cilas, ossia il documento che deve essere presentato al comune per la realizzazione dei lavori ammessi al beneficio.

Sulla base del calendario aggiornato, sono le tre ipotesi che potrebbero verificarsi:

  • chi ha presentato la CILAS prima del 30 giugno 2022, ma entro il 30 settembre non raggiunge il SAL 30% può godere del bonus 110 solo sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022;
  • chi ha presentato la CILAS prima del 30 giugno 2022 ed entro il 30 settembre 2022 raggiunge il SAL 30% avrà diritto a godere del bonus 110 villette per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • chi ha presentato la CILAS dopo il 30 giugno 2022, non avrà diritto al 110 villette.

Le altre scadenze

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Per quanto riguarda i condomini, quest’ultimi sono soggetti a una diminuzione della detrazione in base a quando vengono effettuate le spese:

  • del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • del 70% per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
  • del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Stessa sorte anche per il superbonus laddove si tratti di lavori eseguiti da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Il bonus 110 spetta fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (oppure fino al il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), per:

  • Iacp comunque denominati
  • enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Infine il superbonus è fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri.

Source: i-dome.com

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