Da quando sono state messe a punto a maggio 2020, non abbiamo
lesinato critiche (costruttive) alle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) previste dal
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Indice degli argomenti
Il Superbonus 110% dopo le modifiche
La criticità più grande è da ricercare nello strumento
legislativo scelto per mettere in piedi questa detrazione fiscale:
il Decreto Legge. Il bonus 110% è
stato, infatti, inserito all’interno di un provvedimento
d’urgenza che ha necessitato prima della conversione in
legge e poi della pubblicazione dei vari decreti attuativi.
Ricordiamo che questo sistema ha generato 139 giorni di
attesa in cui l’edilizia si è praticamente fermata.
Ma andiamo oltre, dalla pubblicazione del Decreto Rilancio sono
arrivate le modifiche apportate:
Ed è proprio da quest’ultimo provvedimento che si stanno
cominciando a sviluppare i primi importanti effetti. Mantenendo la
nostra attenzione all'”anima” del superbonus 110%
che incentiva gli interventi di riqualificazione
energetica, non si possono tenere in considerazione gli
ultimi due
rapporti pubblicati da Enea, dai quali si evince che
successivamente alla conversione in legge del Decreto
Semplificazioni-bis è cresciuto considerevolmente il
numero di investimenti soprattutto nei
condomini.
Superbonus 110%: le domande alla posta di
LavoriPubblici.it
Ed è proprio dai soggetti previsti all’art. 119, comma 9,
lettera a) che stanno cominciando ad arrivare sempre più richieste
sulla fruizione dell’ecobonus 110%. Domande che
chiedono di conoscere esattamente i requisiti necessari per
accedere al bonus fiscale.
In questo approfondimento proveremo, quindi, a fornire una guida
di base per accedere alle detrazioni del 110% per la
riqualificazione energetica dei condomini.
Superbonus 110%: gli interventi di riqualificazione dei
condomini
Per comprendere quali siano gli interventi di ecobonus 110% dei
condomini (parti comuni e parti private) occorre prendere come
riferimento l’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio.
Preliminarmente si ricorda che come previsto dalla modifica
apportata dal D.L. n. 59/2021, i condomini possono accedere al
superbonus 110% per le spese sostenute
dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre
2022.
Ciò premesso, i condomini possono scegliere di realizzare i
seguenti interventi trainanti sulle parti
comuni:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio, compresa la coibentazione del tetto senza
limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente (c.d. isolamento a
cappotto); - la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe
A.
Una volta realizzato dal condominio uno degli interventi
trainanti, i singoli condomini utilizzare il bonus 110%
anche per gli interventi di efficienza energetica
di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 (ad esempio la
sostituzione degli infissi), per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, per il
fotovoltaico e per l’istallazione di
colonnine di ricarica.
Superbonus 110%: il primo requisito
Il primo requisito da tenere a mente è quello previsto dall’art.
14 del D.L. n. 63/2013, cui il Decreto Rilancio fa riferimento.
Stiamo parlando dell’impianto di riscaldamento.
Come più volte chiarito da Enea e dall’Agenzia delle Entrate, per
ultimo con la risposta n.
557 del 25 agosto 2021, deve essere dimostrabile che l’edificio
sia dotato di impianto di riscaldamento
rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. n.
192 del 2005 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei
quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione
energetica.
La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto
dell’intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione
preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico
alla disciplina dell’ecobonus.
Superbonus 110%: il secondo requisito
Quando si accede al superbonus 110% tramite l’intervento di
isolamento termico a cappotto, l’art. 119, comma 1, lettera a) del
Decreto Rilancio richiede l’utilizzo di materiali
isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui
al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017.
Su questo requisito e sull’idoneità dei prodotti per
l’isolamento termico, sono arrivate parecchie richieste di
chiarimento all’Enea che ha provveduto a rispondere con una
nota ufficiale.
Superbonus 110%: il terzo requisito
Ultimo e importante requisito è che gli interventi (anche
congiunti trainanti-trainati) siano realizzati nel rispetto dei
requisiti minimi previsti dal Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto
Requisiti minimi) e che garantiscano il miglioramento di almeno due
classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta.
Per dimostrare il doppio salto di classe è prevista la redazione
dell’attestato di prestazione energetica
(APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che
dimostri il miglioramento energetico.
Per quanto riguarda gli edifici plurifamiliari (quindi anche i
condomini) è prevista la redazione dell’APE
convenzionale come definito nell’Allegato A, punto 12.3
del Decreto Requisiti minimi.
In particolare, l’APE convenzionale (ripetiamo: per gli edifici
plurifamiliari) è predisposto considerando l’edificio nella sua
interezza, considerando i servizi energetici presenti nella
situazione ante-intervento. Per la redazione dell’APE
convenzionale, tutti gli indici di prestazione energetica
dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice
EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la
determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano
a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità
immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione
energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma
dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità
immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato
per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Sull’APE convenzionale Enea ha pubblicato un’utilissima
guida che illustra le differenze con l’APE tradizionale e
indica un preciso format da seguire.
Su chi può redigere l’APE, l’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato la risposta n. 122 del 22
febbraio 2021 con la quale ha confermato che gli
attestati di prestazione energetica APE
convenzionali previsti per l’accesso al Superbonus, sono
finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella
sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di
due classi energetiche. Per cui, mentre per la redazione dell’APE
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano
applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei
soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di
cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso
dell’APE convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può
redigerlo anche per la sua abitazione.
Superbonus 110%: l’abuso non blocca la detrazione
Da ricordare che a seguito della pubblicazione del Decreto
Semplificazioni-bis, l’art. 119 del Decreto Rilancio ne è uscito
profondamente rinnovato. Un’importante modifica è quella relativa
alla sostituzione integrale del comma 13-ter che nella vigente
versione prevede:
“Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora
riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è atte-stato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.“.
A seguito di questa modifica è stato dato il via libera al
superbonus 110% per gli interventi senza
demo-ricostruzione realizzati su immobili che presentano
abusi edilizi. L’abuso edilizio non solo non è più
una causa ostativa alla fruizione del bonus (come previsto
dall’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001) ma non dovrà essere
inserito all’interno del nuovo titolo edilizio (la CILAS)
necessaria per avviare gli interventi.
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