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Superbonus 110%: 4 modi per mettere a rischio la detrazione – Lavori Pubblici

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), oltre al grande merito di aver previsto le ormai note
detrazioni fiscali del 110% (il superbonus) e il meccanismo delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che
hanno rilanciato il settore delle costruzioni (almeno fino a
gennaio 2022), hanno acceso un faro su procedure, adempimenti e
requisiti connessi agli interventi di edilizia privata che accedono
agli incentivi fiscali.

Bonus edilizi e opzioni alternative

Soprattutto le opzioni alternative alla detrazione, a seguito
dei quali i crediti fiscali hanno cominciato a circolare, hanno
risvegliato il mondo delle costruzioni da un torpore ormai atavico
e gettato le basi per una seria riforma degli interventi edili “bonus based”.

Le detrazioni fiscali in edilizia esistono da molti anni, come
dimostra l’articolato sistema normativo che parte dall’art. 16-bis
del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), ma l’utilizzo dei bonus non è mai
stato così massiccio come dopo l’introduzione delle opzioni
alternative che, come sappiamo, hanno subito diverse modifiche nel
corso del primo quadrimestre 2022 (mettendo a rischio l’intero
comparto).

Superbonus 110%: le 4 cause per perdere l’incentivo

In riferimento al superbonus 110% è necessario fare attenzione a
tutto il processo che porta alla fruizione dell’incentivo e che ad
oggi può essere perso a determinate condizioni. Il processo va
suddiviso nelle sue parti:

  • edilizia-urbanistica;
  • requisiti minimi;
  • visto di conformità;
  • congruità delle spese.

1. Edilizia-urbanistica

L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio stabilisce delle
specifiche cause di decadenza dell’incentivo nel caso di interventi
che non prevedono demolizione e ricostruzione. In questi casi,
l’intervento viene considerato di manutenzione straordinaria e
necessita di una particolare comunicazione di inizio lavori
asseverata specifica per il superbonus (la CILA-Superbonus o CILAS)
in cui non si attesta lo stato legittimo ma solo il titolo o altre
attestazione legittimante l’edificio.

Dal punto di vista edilizio-urbanistico, per gli interventi
senza demolizione e ricostruzione, non valgono più le cause di
decadenza indicate all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001. Il
superbonus 110% non decade, quindi, in presenza di abusi edilizi
anche se resta impregiudicata l’attività di vigilanza della
pubblica amministrazione. Il superbonus 110% decade solo:

  • in caso di mancata presentazione della CILAS;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
  • mancata attestazione del titolo legittimante l’edificio.

2. Requisiti minimi

L’art. 119 del Decreto Rilancio, nel definire i vari interventi
(trainanti e trainati) che accedono al bonus 110%, impone il
rispetto di alcuni requisiti minimi che dovranno essere asseverati
da un tecnico e che possono essere così riassunti:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache
    verticali, orizzontali o inclinate (cappotto termico), è necessario
    l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri
    ambientali minimi (CAM) di cui al
    decreto del Ministro dell’ambiente 11 ottobre 2017
    e la
    coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente
    lorda;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto
      Requisiti tecnici del MiSE 6 agosto 2020
      ;
    • il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è
      possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE),
      prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
      forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
      energetico.
  • per gli interventi di miglioramento sismico, l’obbligo di
    asseverare il miglioramento strutturale (anche senza passaggio ad
    una o più classi di rischio sismico inferiori) e l’esclusione
    dall’incentivo degli edifici in zona a rischio sismico 4.

I requisiti minimi devono essere asseverati utilizzando
l’apposita modulistica allegata:

La non corrispondenza al vero delle asseverazioni è una delle
cause di decadenza dal superbonus 110%.

3. Visto di conformità

Per utilizzare il superbonus 110% tramite opzione alternativa o
in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi senza la
precompilata, è previsto che il contribuente sia in possesso del
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
Superbonus.

Il visto di conformità attesta sulla base alla documentazione
prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta:

  • soggetto beneficiario;
  • immobile ammesso;
  • titolarità dell’immobile;
  • titoli abilitativi;
  • asseverazioni;
  • assicurazione dei professionisti incaricati;
  • fatture e bonifici parlanti.

Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai
soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli
    esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
    periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
    di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
    equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
    dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n.
    241/1997.

4. Congruità delle spese

Come previsto all’art. 119, commi 13 e 13-bis del Decreto
Rilancio e all’Allegato A, punto 13 del Decreto Requisiti tecnici
del MiSE 6 agosto 2020, all’interno della modulistica relativa ai
requisiti minimi, occorre che il tecnico asseveri la congruità
delle spese sostenute.

Qualora la verifica di congruità effettuata dal tecnico evidenzi
che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di
quelli massimi ammissibili, la detrazione è applicata entro i
predetti limiti massimi.

La mancata congruità della spesa non rappresenta, quindi, una
causa di esclusione dal superbonus che resterebbe entro i limiti
previsti.

Source: lavoripubblici.it

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