Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate spiega a chi spetta l’agevolazione edilizia nel caso di interventi previsti dal decreto Rilancio su una villa in comproprietà. I chiarimenti sono nella risposta all’interpello numero 656 del 5 ottobre 2021. L’edificio deve essere una singola unità immobiliare iscritta al catasto urbano fabbricati. I dettagli su come funziona.
Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’agevolazione per interventi da effettuare in una villa in comproprietà, i cui proprietari appartengono a due nuclei familiari diversi.
I soggetti hanno diritto alla maxi detrazione, come spiega la risposta all’interpello numero 656 del 5 ottobre 2021, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’edificio deve risultare una singola unità immobiliare e deve essere iscritta al catasto urbano fabbricati.
Per l’agevolazione edilizia non incide il fatto che i due proprietari appartengano o meno al nucleo familiare che risiede nell’abitazione.
Superbonus 110, a chi spetta nel caso di interventi in un villino in comproprietà?
Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 656 del 5 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi prende spunto dal quesito posto dall’istante per chiarire a chi spetta l’agevolazione edilizia introdotta dal decreto Rilancio nel caso di interventi agevolabili da eseguire su una villa in comproprietà.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 656 del 5 ottobre 2021
- Superbonus – interventi su edificio unifamiliare in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
L’istante spiega che lui e la nipote vogliono realizzare nello stabile interventi previsti dall’articolo 119, Dl n. 34/2020, sostenendo ciascuno metà delle spese in proporzione alla quota di proprietà dell’immobile.
Lo stesso istante sottolinea che uno solo dei due diversi nuclei familiari risiede nello stesso.
L’Agenzia delle Entrate, per prima cosa, richiama il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione edilizia.
La maxi detrazione spetta per interventi su edifici unifamiliari.
Come stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020:
“per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.”
Superbonus 110, l’Agenzia delle Entrate spiega come funziona
Dopo aver riportato la definizione di edificio unifamiliare, l’Agenzia delle Entrate spiega come funziona la fruizione dell’agevolazione edilizia nel caso in cui lo stesso edificio sia in comproprietà.
La condizione da rispettare, per l’accesso alla maxi detrazione, è legata all’edificio: lo stesso deve costituire una singola unità immobiliare iscritta nel catasto urbano fabbricati.
Di contro, non è rilevante se i due proprietari appartengano o meno allo stesso nucleo familiare che risiede nell’immobile.
A ulteriore chiarimento viene richiamata la circolare numero 24 del 2020.
Il documento di prassi spiega che l’agevolazione spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa che sono proprietari nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento o titolari di un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
I comproprietari hanno diritto alla detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“Ne consegue che, nel caso di specie, l’Istante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul “villino” di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio “nucleo familiare”, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.”
Non ci sono, dunque, limitazioni al superbonus 110 per cento. Devono, in ogni caso, essere rispettati anche gli altri requisiti e adempimenti previsti dalla norma e sintetizzati nella guida aggiornata dall’Agenzia delle Entrate.
Source: informazionefiscale.it
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