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Superbonus 110% a SAL: nuovo chiarimento del MEF – Lavori Pubblici

L’art. 121, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto la possibilità di optare a SAL per sconto in
fattura e cessione del credito maturato dagli interventi di
superbonus 110%. Come funziona per gli interventi che non riescono
a raggiungere il SAL minimo entro il 2021? Ha risposto a questa
domanda il MEF riprendendo quando riporta la normativa. Ecco
come.

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: le opzioni alternative a SAL

Tra le innovazioni più interessanti del Decreto Rilancio vi è
certamente la possibilità per i soggetti che sostengono le spese
per interventi di superbonus 110% (ma la possibilità è stata estesa
anche alle altre principali detrazioni fiscali in edilizia) di
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
    cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Possibilità che, limitatamente agli interventi di superbonus,
può essere esercitata per stati di avanzamento lavori (SAL) che non
devono essere più di due per ciascun intervento complessivo e con
ciascuno stato di avanzamento che deve riferirsi ad almeno il 30%
del medesimo intervento.

Superbonus 110% e opzioni alternative a SAL: come
funziona?

Considerato che siamo arrivati alla fine di questo 2021, cosa
accade se non si raggiunge il 30% minimo dell’intervento
complessivo entro il 31 dicembre? Una domanda che fa il paio a
quella di poche settimane fa sul bonus
facciate per gli interventi non terminati entro fine 2021
(e
con la detrazione in scadenza) a cui hanno risposto l’Agenzia
delle Entrate
e il
MEF
.

A porre la domanda è il deputato Gian Mario Fragomeli
nell’interrogazione a risposta in commissione 5-07055 presentata il
10 novembre 2021 a cui ha risposto il Sottosegretario di Stato per
l’Economia e le finanze Federico Freni.

Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL:
l’interrogazione

Ecco il testo integrale dell’interrogazione.

Per sapere – premesso che:

  • nell’ambito dei benefici fiscali di cui all’articolo 119
    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono fissati i
    termini entro cui eseguire i lavori ed è concessa al contribuente
    la facoltà di cedere il relativo credito maturato nei termini
    indicati dal successivo articolo 121 del medesimo decreto, il quale
    prevede che l’opzione possa essere esercitata in relazione a
    ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi
    di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non
    possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e
    ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per
    cento del medesimo intervento;
  • il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che
    «…caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate alla
    fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA
    presentata…»;

se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i
lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di
avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che
non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque
diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover
restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla
residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100
per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle
condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che
sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e
certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di
«Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di
«Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento
dell’inizio dei lavori.

Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la risposta del
MEF

Ecco la risposta integrale del MEF.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici
dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto
segue.

Giova preliminarmente osservare che l’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha
introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese
sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per
gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).

Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai
contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati
nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al
Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle
corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un
contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd.
sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito
d’imposta di importo pari a tali detrazioni.

Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre,
che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di
avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al
Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi
deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi
complessivi.

Ciò posto, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella
circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle
spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati»
elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di
vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla
data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si
riferiscono.

Il comma 7-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio
stabilisce che l’opzione possa essere esercitata anche con
riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022.

Pertanto, i benefici in commento sono correlati al
«sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la
data di ultimazione degli interventi agevolabili.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento
alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo
121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare
per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della
detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d’imposta
corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le
spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi
indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli
ammessi al Superbonus.

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi
devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra
citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano
essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o
dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla
fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in
diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli
interventi vengano comunque ultimati.

A tal proposito, si fa presente che, in risposta a
precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare,
chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono
previsti stati di avanzamento lavori – che l’opzione per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il
cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo
riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la
necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano
effettivamente completati.

È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi
oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati ed è
stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata
dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari
dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma –
quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o
antisismici – determinerà il recupero della detrazione
indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello
sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli
interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il concorso nella violazione comporterà, oltre
all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del
fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il
pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante
e dei relativi interessi.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve
ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione
fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto
Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non
inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i
lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di
vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della
detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli
interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti
richiesti.

Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la “traduzione” di
LavoriPubblici.it

Cosa ha voluto dire il MEF con questa risposta? Cercherò di
riassumerlo in pochi punti:

  1. nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia vige sempre il
    principio di cassa e quindi la data di emissione della fattura e
    quella del pagamento;
  2. il SAL al 30% fa riferimento ad interventi realizzati;
  3. è possibile pagare il SAL del 30% anche se lo stato di
    avanzamento termina oltre il 31 dicembre 2021;
  4. pagando la fattura entro il 31 dicembre 2021 (contabilizzato) è
    possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in
    fattura.

Detto questo è chiaro che per l’ultima cessione (ovvero quella
che l’impresa fa alla Banca dopo lo sconto in fattura) si dovranno
ottenere asseverazione tecnica, asseverazione di congruità della
spesa e visto di conformità. Documenti che il professionista potrà
produrre solo a SAL realizzato.

Quindi, volendo dare una risposta a chi ci domanda come funziona
il SAL al 30% e la cessione del credito (ma stessa considerazione
vale per il bonus facciate) rispondiamo che è possibile pagare il
30% entro il 31 dicembre 2021, ottenere lo sconto in fattura
dall’impresa ma l’ultima cessione alla Banca potrà certamente
essere attuata solo alla fine del SAL e dopo la produzione dei
documento citati.

Link all’articolo Originale

tutti i diritti appartengono alla fonte.

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