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Superbonus 110%: abusi edilizi e casi in cui decade – I-Dome.com

Ci sono novità molto importanti sul fronte Superbonus 110%: questo infatti può essere applicato anche in presenza di abusivismo edilizio. Si tratterebbe in teoria di una specie di condono per abusivismo edilizio. Analizziamo più da vicino la vicenda.

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La Camera dei Deputati ha chiesto chiarimenti al MEF in merito all’applicazione del Superbonus 110% anche in casi di immobile ad uso abitativo costruito difformemente da quanto dichiarato nel progetto. Se così fosse, il Superbonus sarebbe una via più rapida per raggiungere il condono in casi di abusivismo edilizio.

Considerando anche le nuove regole dettate dalla CILA semplificata, il MEF sta dando via libera ai lavori affermando che non si tratta di condono.

Condono più semplice con il Superbonus 110%? Parola al MEF

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Interrogato dai deputati su una vicenda legata ad un condominio, per il quale è stato dato l’okay ai lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus nonostante l’immobile non fosse a norma, il MEF ha dato delle risposte a riguardo.


Leggi anche: Superbonus 110%, proroga al 2023: linee guida

Il MEF ha risposto citando l’articolo che ha introdotto la CILA semplificata, il quale afferma che per l’inizio dei lavori è sufficiente la compilazione della CILA, che certifica anche l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile (ossia la sua conformità al progetto).

Dunque, nel caso di un edificio costruito legittimamente, la presenza di eventuali abusi edilizi va indicata nella CILA: così facendo non decade il diritto di utilizzare il beneficio.

Se non è più operante in caso di abusivismo, quando decade il Superbonus 110%?

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Visto che l’eventuale illegittimità della costruzione di un immobile non è più causa di decadenza dell’agevolazione Superbonus 110%, quali sono i casi che fanno venir meno tale beneficio?

La decadenza è prevista nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza del titolo abilitativo alla costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento attestante che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non vi è corrispondenza al vero delle attestazioni.
Mattia Anastasi
  • Laureato in Economia Aziendale con curriculum Manageriale
  • Laureando in Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia curriculum in Assicurazioni
  • Esperto in: Economia e Detrazioni Fiscali

Source: i-dome.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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