
La modifica recentemente apportata dal Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con
modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108, all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, potrebbe rappresentare una vera e propria
svolta per la ripresa del settore delle
costruzioni.
Superbonus 110%, abusi edilizi e stato legittimo
La non più necessaria attestazione circa lo stato
legittimo degli immobili soggetti ad intervento di
superbonus 110% (trainato, trainante, di ecobonus
o sismabons), senza demolizione e ricostruzione dell’edificio,
unita alla nuova
CILA-Superbonus (c.d. CILAS) che non richiede
una rappresentazione grafica dell’intervento ma solo una sua “mera”
descrizione, darà il via a molti “indecisi”.
Dalla nascita delle detrazioni fiscali del 110%
ha, infatti, tenuto banco l’argomento “stato
legittimo/abusi edilizi“. Un argomento sempre esistito,
almeno da quando è il vigore l’art. 49 del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), molto delicato e
che è tornato alla ribalta grazie alla particolare aliquota di
detrazione (il 110%) ma soprattutto alle due opzioni
alternative alla fruizione del bonus
110%.
Superbonus 110% e opzioni alternative
La possibilità offerta dall’art. 121 del Decreto
Rilancio di optare, in luogo alla fruizione diretta della
detrazione fiscale, per una delle due opzioni alternative (anche
per stato di avanzamento, SAL):
Due opzioni che avrebbero da subito sbloccato i lavori se non
fosse che la necessità di visto di conformità, prevista dall’art.
119, comma 11 del Decreto Rilancio aveva imposto, ai
commercialisti/CAF prima e alle banche/istituti acquirenti della
detrazione dopo, di fare attenzione ad ogni requisito, tra cui la
conformità urbanistica-edilizia dell’immobile, la
cui assenza (ai sensi del citato art. 49)
pregiudica la fruizione di qualsiasi
detrazione fiscale. Tra l’altro, nella documentazione che
ogni banca richiede per l’accettazione del credito e il suo
acquisto, vi è sempre (e ancora) l’attestazione dello stato
legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo
Unico Edilizia.
Superbonus 110%, abusi edilizi e opzioni alternative: cosa
cambia dopo il Semplificazioni-bis
Il Decreto Semplificazioni-bis, sostituendo il comma 13-ter e
inserendo i commi 13-quater e 13-quienquies, ha operato un cambio
epocale limitato alla fruizione del Superbonus che adesso non solo
non richiede più l’attestazione dello stato
legittimo ma non ne fa più pregiudicare la fruizione in
caso di abusi edilizi.
Proprio per questo motivo, i soggetti preposti al rilascio del
visto di conformità e i soggetti acquirenti delle detrazioni,
dovrebbero aggiornare la lista dei documenti da richiedere al
contribuente, eliminando la verifica dello stato legittimo. Ciò al
fine di non pregiudicare la cessione del credito e, quindi, il
meccanismo stesso che ha incentivato ancora di più gli
interventi.
Source: lavoripubblici.it
tutti i diritti appartengono alla fonte.