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Superbonus 110 agli eredi: sì al trasferimento, ma con regole precise – Lavoro e Diritti

In caso di decesso dell’avente diritto a chi si trasferisce la detrazione relativa al superbonus? Può l’erede del de cuius fare la cessione del credito per le rate residue della detrazione? Se viene a mancare anche l’erede che fine fa la detrazione?

A queste e ad altre domande andremo a rispondere in questa guida al superbonus 110 agli eredi sulla base di numerose domande giunte in Redazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Indice dei contenuti

Superbonus 110, cos’è e come funziona

Il superbonus 110 è un’agevolazione fiscale che premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione rischio sismico effettuati su immobili abitativi.  Il bonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute. Dunque spendo 100 e recupero 110 a titolo di detrazione in dichiarazione dei redditi. La detrazione può essere ripartita in 4/5 quote annuali.

Detto ciò, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Le opzioni possono essere anche combinate tra loro. Inoltre la cessione del credito può essere di per se anche parziale. Ad esempio, il contribuente inserisce la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi e poi può decidere di cedere le rate residue.

Fatta tale doverosa ricostruzione, ora possiamo soffermarci sul trasferimento del superbonus in caso di decesso dell’avente diritto.

Leggi anche: superbonus seconde case

Il superbonus 110 può essere trasferito a terzi?

Possiamo affermare fin da subito che, in linea di massima, si applicano le disposizioni in essere sia per il bonus ristrutturazione sia per l’ecobonus.

Nello specifico, in base alle indicazioni di cui all’art.4 del decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, c.d. decreto Requisiti:

  • in caso di trasferimento/vendita per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare;
  • in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Difatti, rileva la materiale detenzione del bene.

Quanto detto in caso di vendita dell’immobile rileva anche in caso di:

  • cessione a titolo gratuito dell’immobile ossia donazione (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4);
  • in caso di permuta poiché, in base all’art. 1555 c.c., le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili (Circolare 19.06.2012 n. 25/E,risposta 1.2).

In caso di usufrutto, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.

Soffermiamoci sulle regole di trasferimento della detrazione agli eredi.

Cosa sapere sul trasferimento del superbonus 110 agli eredi

In base a quanto detto sopra a chiusura del paragrafo, gli eredi prendono il superbonus dell’originario avente diritto.

L’erede deve avere la detenzione materiale e diretta del bene. Ciò esula dal fatto che l’abitazione diventi o meno l’abitazione principale dell’erede.

Da qui, anche in base alle indicazioni date dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°7/E 2021:

  • per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14);
  • le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell’ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

Attenzione, cosa succede se a sostenere la spesa è stato uno dei familiari conviventi dell’avente diritto poi deceduto? Ebbene in tali casi, il familiare convivente conserva il diritto a detrarre la spesa o a decidere di cedere le quote residue della detrazione. Nonostante l’immobile sia entrato nell’asse ereditario.

Ulteriori precisazioni sul trasferimento superbonus

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).

Inoltre:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • nel caso vi sino più eredi sono, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a
    quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede.

Attenzione, in tale ultimo caso la detrazione non spetta neanche agli eredi. Vale quanto detto sopra. Serve la detenzione materiale e diretta del bene.

Inoltre, se l’erede a cui spetta la detrazione fitta o da in comodato l’immobile per gli anni in cui l’immobile è affittato o è dato in donazione non potrà detrarre alcunchè. Potrà riprendere la detrazione da quanto avrà nuovamente la detenzione diretta dell’immobile. Per tutto il periodo d’imposta rispetto al quale vuole detrarre la quota di agevolazione.

Gli eredi in accordo tra loro possono decidere di cedere la detrazione residua. Su tale passaggio sarebbero necessari specifici chiarimenti da parte del Fisco.

Cosa succede nel caso ci sia locazione e/o usufrutto dell’immobile

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile. In tale caso, è necessario che l’erede subentri nel contratto di locazione. Senza subaffittare l’immobile.

Attenzione:

  • la detrazione si trasferisce agli eredi del comodatario nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante;
  • la detrazione si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario,  nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile.

In entrambi i casi, è necessario, tuttavia, che si abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Che fine fa il superbonus se viene a mancare l’erede

Cosa succede se viene a mancare anche l’erede del de cuius dopo che ha accettato l’eredita?

Ebbene in tali casi,  le quote residue di detrazione non si trasferiscono al successivo suo erede.

Quest’ultimo chiarimento è stato dato all’Agenzia delle entrate con la risposta n° 612/2021. Le indicazioni date sono applicabili appieno al superbonus.

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Source: lavoroediritti.com

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