La banda larga potrebbe rientrare tra le spese agevolabili con il superbonus 110%. Una sorta di incentivo per le infrastrutture di rete con l’obiettivo di rendere gli edifici “più ecosostenibili e resilienti”.
È la proposta del digital bonus che, nelle intenzioni della segretaria della commissione Trasporti della Camera, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, che potrebbe diventare un emendamento del Pd al decreto Semplificazioni che ora è nel suo iter in Parlamento per la conversione in legge.
La spinta a favorire la digitalizzazione di case, uffici e stabilimenti industriali arriva anche dal Pnrr, uno dei cui obiettivi è appunto la diffusione della banda larga nel Paese, insieme con quello del rinnovamento energetico degli edifici.
Superbonus 110% e fibra ottica, di cosa si tratta
L’articolo del decreto Semplificazioni che “apre” alla fibra è il numero 25. Tra gli interventi per i quali è previsto il superbonus, si legge, rientrerebbero gli interventi di “infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio o dell’unità immobiliare con il punto terminale di rete”, recita la bozza della modifica parlamentare che dovrebbe essere presentata dal Pd.
Superbonus e decreto Semplificazioni, le novità
Con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni si è optata una decisa semplificazione degli atti dovuti per ridurre i tempi dell’avvio dei cantieri relativi al superbonus 110%. Nel comma 13-ter viene stabilito che gli interventi del superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
La novità è che nella CILA non dovrà essere indicato nulla circa lo stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia. Ricordiamo che per stato legittimo di intende “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali“.
Per le nuove richieste del superbonus 100% l’attestazione degli estremi del titolo abitativo spetta dunque alla sola CILA, senza l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Ovviamente “ogni valutazione” sulla legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento e degli stessi lavori “resta impregiudicata“, con la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio. Restano fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Questo per snellire le procedure ed evitare le difficoltà di reperimento di tale documentazione in tempi compatibili con la fruizione del superbonus.
Source: quifinanza.it
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