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I limiti
Ci sono, però, alcuni aspetti da considerare. In primo luogo, non tutte le contestazioni vengono protette dalle assicurazioni. In alcune polizze non rientrano i casi di dolo o colpa grave e neppure gli interventi che, sin dall’inizio, siano rimasti fuori dal perimetro delle detrazioni, come indicate dalla legge.
Pensiamo, ad esempio, al caso di un superbonus realizzato in assenza di un intervento trainante. Quindi, problematico dall’origine. Ancora, in genere l’importo dell’assicurazione è parametrato al valore dell’opera e non a quello della detrazione: la base dalla quale si parte, in sostanza, è il 100%, non il 110% della detrazione.
La durata
Sarà fondamentale, poi, tenere conto della durata del contratto: di solito si tratta di dieci anni. In questo modo, c’è a disposizione un tempo ragionevole per chiudere il cantiere e, poi, viene coperto il periodo entro il quale l’agenzia delle Entrate deve emettere l’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato. Si può arrivare, infatti, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo.
Bisognerà, però, guardare con attenzione il calendario, per avere certezze sulle coperture. Ipotizziamo che un cantiere venga aperto nel novembre 2020 e poi chiuso con l’utilizzo del credito, attraverso la cessione a una banca o a un’impresa, a giugno del 2022. In questo caso, la polizza durerebbe fino al giugno del 2030, mentre l’agenzia avrebbe tempo per effettuare la sua contestazione fino al 31 dicembre del 2030.
Scoperto e massimale
Allo stesso modo, bisogna anche considerare che, in queste assicurazioni, c’è spesso una quota di scoperto, calcolata in percentuale, che finisce a carico del committente. Dal momento che gli importi del superbonus sono molto rilevanti, sarà opportuno calcolare con attenzione l’ammontare di questo eventuale scoperto.
Source: ilsole24ore.com
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