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Superbonus 110%: attenzione alla congruità della manodopera! – BibLus-net

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Senza la congruità della manodopera si rischia di perdere il beneficio. Istituito il comitato che vigilerà in materia di lavori edili

In arrivo nuovi controlli per il settore delle detrazioni fiscali, agli attuali sistemi di verifica se ne è aggiunto uno nuovo relativo all’incidenza della manodopera impiegata: il comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori sia pubblici che privati.

Giro di vite sulle detrazioni fiscali del 110% ed in generale su tutto il comparto dell’edilizia che già non vive momenti felici a causa delle continue modifiche al meccanismo di cessione del credito e che adesso avrà un nuovo sistema di controllo relativo all’incidenza della manodopera impiegata.

Comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto sul proprio sito l’istituzione, con decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022, del comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 143/2021, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

In pratica, viene definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili sia pubblici che privati ed eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ma come si verifica la congruità della manodopera?

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Il comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle parti sociali del settore edile ed ha il compito di monitorare il nuovo sistema di verifica della congruità per i lavori iniziati dal 1° novembre 2021, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.

Alle riunioni del comitato potrà partecipare anche un rappresentante della Direzione Generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali.

I componenti rimarranno in carica per tre anni, salvo la possibilità di eventuale rinnovo.

Non è previsto alcun tipo di compenso, indennità, gettone di presenza.

I 4 sistemi di controllo

Ecco, in definitiva, gli attuali 4 sistemi che il legislatore ha a disposizione per effettuare controlli circa la spettabilità delle detrazioni:

  • controlli di Enea;
  • controlli dell’Agenzia delle Entrate;
  • controlli del SUE;
  • controlli del Comitato per la congruità della manodopera.

Controlli Enea

Al momento il settore delle detrazioni fiscali del 110% risulta essere sottoposto al controllo da parte di Enea, ai sensi del decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (decreto Asseverazioni).

Nel dettaglio, gli articoli 4 e 5 del decreto Asseverazioni prevedono il controllo automatico da parte di Enea (tramite la piattaforma informatica dedicata), al fine di consentire di accedere alla detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea verifica che siano fornite le seguenti dichiarazioni:

  • che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  • che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano, per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
  • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio;
  • che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato dl n. 63/2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio;
  • della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
  • che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
  • che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
  • del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;
  • che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro (verifica modificata dal decreto Sostegni-ter che ha corretto la formulazione dell’art. 119, comma 14 del decreto Rilancio);
  • che per la polizza di assicurazione siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Oltre ai controlli di natura documentale, l’art. 5 del decreto Asseverazioni prevede dei controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione, nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate.

Controlli Agenzia delle Entrate

Ulteriori controlli vengono predisposti dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 122-bis del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi.

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, il Fisco procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario e, in presenza di concorso nella violazione, è confermata anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Ai sensi delle misure previste dal decreto Anti frode si ha che: l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all’esito del controllo si confermano i profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

In ogni caso, il Fisco procede al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Controlli Sportello Unico Edilizia

I controlli effettuati da parte dello Sportello Unico Edilizia, SUE, si intrecciano con quelli previsti dall’art. 119, commi 13-ter e 13-quater del decreto Rilancio, nonché dall’art. 49 del dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In particolare, nel caso di interventi di Superbonus che:

  • non prevedono demoricostruzione, è sufficiente la presentazione della cosiddetta CILAS (Comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus); in tal caso è compito del SUE verificare la veridicità dei dati della CILAS e l’effettiva realizzazione degli interventi;
  • prevedono, invece, la demoricostruzione, il SUE verifica il titolo edilizio e l’eventuale presenza di abusi che farebbero decadere il beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia.

I controlli del Comitato per la congruità della manodopera

Il nuovo comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, è istituito dal decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 15 aprile 2022, n. 17 ai sensi del decreto n. 143/2021.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Con riferimento ai lavori privati, queste disposizioni:

  • si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro;
  • non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Decadenza detrazioni fiscali

Ma cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità, introdotto ai sensi dell’articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70.000 euro? Nessuna sanzione penale, ma perdita del bonus più pagamento degli interessi!

In pratica, se dai controlli emergesse una mancata regolarità sulla congruità della manodopera, non sono previste sanzioni penali per chi ha beneficiato irregolarmente dei bonus; tuttavia il soggetto che ha ricevuto indebitamente la somma per le ristrutturazioni, verrà sollecitato dalle Entrate a restituire l’importo erogato, maggiorato degli interessi (ai sensi del dm n. 41/1998).

Detta circostanza è stata chiarita in una FAQ della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), al fine di fornire utili chiarimenti per gli operatori del settore e per le imprese edili.

In allegato il decreto direttoriale n. 17/2022 che ha istituito il comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili.

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