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Superbonus 110%: aumento volumetria e massimali di spesa – Lavori Pubblici

Superbonus, Sismabonus,
Ecobonus: le agevolazioni fiscali previste dallo
Stato sono numerose, ma i requisiti di accesso vanno rispettati
alla perfezione per non perdere l’opportunità di usufruire delle
detrazioni oppure delle opzioni alternative
(sconto in fattura o cessione del
credito
).

Superbonus 110%, aumento volumetria e massimali di spesa: nuova
risposta del Fisco

Lo dimostra bene la risposta n.
567/2021
che l’Agenzia delle Entrate ha
fornito ad un’associazione sportiva dilettantistica, che ha chiesto
l’accesso al Superbonus 110% per migliorare le
prestazioni energetiche della struttura e la
fruibilità dei servizi tramite l’ampliamento della
volumetria
degli spogliatoi dell’impianto sportivo in
gestione.

Tra i (tanti) quesiti proposti nell’istanza:

  • validità del Superbonus per le spese sostenute sulla parte
    oggetto di ampliamento e in caso di presentazione di asseverazione
    tardiva di rischio sismico;
  • limite massimo di spesa applicabile all’installazione di un
    impianto fotovoltaico di 6,30 kW e se tale
    massimale previsto dall’articolo 119, comma 5, del decreto legge n.
    34 del 2020, pari a 48.000 euro – è autonomo e cumbulabile rispetto
    al massimale previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge
    n. 63 del 2013.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% per nuove costruzioni e ampliamenti
volumetrie

Nell’ambito di una ristrutturazione con
ampliamento della volumetria che usufruisce del Superbonus,
l’agevolazione fiscale si applica anche sulle
eventuali nuove parti di un edificio?

La risposta come sempre non è univoca e dipende dalla tipologia
di lavori che si va a effettuare:

  • Nel caso di intervento con demolizione con ricostruzione, si
    parla di intervento di ristrutturazione edilizia
    e, nel caso sia previsto un ampiamento volumetrico, questo rientra
    nel Superbonus;
  • Se invece non è prevista la demolizione, l’agevolazione permane
    per i lavori effettuati sulla parte esistente, mentre per quella
    nuova non è possibile accedere al Sismabonus.

Nella risposta 567/2021, non essendo previste una demolizione e
una ricostruzione con ampliamento, ma semplicemente
ristrutturazione con ampliamento, il Fisco precisa
quindi che il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in
termini di fatturazione, le due tipologie di intervento
(ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in
possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

Ciò significa che se non viene effettuata la demolizione,
l’aumento della volumetria non si configura come ristrutturazione
edilizia, e in quanto nuova costruzione non ha diritto ai benefici
fiscali derivanti dal Sismabonus.

Asseverazione tardiva di rischio sismico, quando è
possibile

Un altro aspetto interessante affrontato nella risposta è quello
della presentazione tardiva dell’asseverazione di rischio
sismico
per l’accesso al Sismabonus. Nel caso in esame, la
domanda di permesso di costruire è stata presentata il 30/12/2019,
senza l’asseverazione prevista dall’articolo 3, comma 3, del
decreto ministeriale n. 58 del 2017, che sanciva l’obbligo di
presentazione dell’asseverazione del progettista dell’intervento
strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori
(allegato B). L’asseverazione tardiva è stata poi
introdotta dal D.M. n. 24 del 9 gennaio 2020 ma può essere
applicata esclusivamente ai titoli abilitativi
richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.

Ne consegue che, per tutte le domande di PDC senza asseverazione
antecedenti questa data, le agevolazioni Superbonus e
Sismabonus decadono.

Massimali per spese di efficientamento energetico e isolamento
termico

Oltre a specificare i limiti di spesa previsti per gli
interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che
l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico
rappresenta un intervento trainato e che, se
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, dà
diritto al Superbonus 110% secondo la riduzione prevista dal comma
5 dell’art. 119 del decreto Rilancio: «in caso di interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa [2.400] è ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale».

Superbonus e contributi pubblici

Nel caso di accesso al Superbonus in presenza di
contributo pubblico ricevuto, il Fisco fa
riferimento alla circolare n. 24/ E del 2020: la detrazione spetta
solo sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a
carico del contribuente
. Ne consegue che la detrazione non
spetta se le spese sono interamente rimborsate e il rimborso non ha
concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente
devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la
detrazione.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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