Lo stato dell’arte relativo all’utilizzo del meccanismo delle
opzioni alternative al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi,
è “vittima” inconsapevole di una continua attività legislativa a
colpi di provvedimenti d’urgenza (Decreti Legge) che si intersecano
tra loro creando scompliglio.
La cessione del credito: lo stato dell’arte
Dopo il primo pacchetto di misure antifrode arrivato con il D.L.
n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi dalla Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2021), nei primi mesi del 2022 sono arrivati
prima il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e poi il
Decreto Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi).
L’art. 28 del Sostegni-ter aveva eliminato le possibilità di
cessione del credito oltre la prima. Il Decreto Frodi ha, invece,
abrogato l’art. 28, comma 1 (lasciando in vigore il comma 2) e
previsto nuove modifiche tra le quali la possibilità di due
ulteriori cessioni qualificate oltre la prima; cessioni tutte da
utilizzare solo all’interno di un circuito di acquirenti
certificati.
Ma in tutto questo, come accade ogni qual volta ci troviamo di
fronte ad un decreto legge, dobbiamo attendere ben due conversioni
in legge prima di avere un quadro normativo definitivo.
Quello che si sa è che il primo Decreto Legge ad essere
convertito in legge sarà il D.L. n. 4/20222 che ha già ottenuto
l’approvazione
da parte del Senato e che ha previsto, tra le altre cose,
l’abrogazione integrale del D.L. n. 13/2022.
Una volta convertito in legge il D.L. n. 4/2022 (entro il 28
marzo 2022), sarà la volta del D.L. n. 13/2022 che al momento ha
avviato al Senato il suo percorso di conversione sul quale non si
sa se si interromperà a seguito della conversione del Sostegni-ter
oppure se procederà, magari con nuove modifiche.
Il regime temporale
Altro aspetto che si conosce è relativo ai regimi temporali di
applicazione delle modifiche. Ricordiamo, infatti, che:
- il Sostegni-ter è entrato in vigore il 27 gennaio 2022;
- il Decreto Frodi è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.
Con la conseguenza che al momento dobbiamo fare molta attenzione
alla data di caricamento della scelta dell’opzione alternativa sul
portale dell’Agenzia delle Entrate se antecedente o cuccess.
La FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Aspetto sul quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito una nuova
FAQ in cui chiarisce il regime applicabile in relazione alla data
di prima cessione o sconto e di sessioni successive alla
prima. Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate stessa,
continuano a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal
decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la
disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16
febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei
contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle
cessioni plurime.
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prima cessione o sconto |
Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
|
Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Cessioni successive alla prima |
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio |
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
Source: lavoripubblici.it
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