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Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: occhio al prezzario per la verifica di congruità – Lavori Pubblici

Dopo la pubblicazione della circolare
n. 16/E del 29 novembre 2021
saranno molti i tecnici che si
rifiuteranno di asseverare la congruità delle spese sostenute,
soprattutto con riferimento a tutti gli interventi che godono di
agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus 110%.

La verifica di congruità per il Superbonus

L’Agenzia delle Entrate afferma chiaramente che ai sensi
dell’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020,
l’asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di
intervento nel rispetto dei seguenti criteri: «i costi per
tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi
delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di
concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito
l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti
prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa
editrice DEI – Tipografia del Genio Civile» (lett. a); inoltre «nel
caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci
relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il
tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in
maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte
le variabili che intervengono nella definizione dell’importo
stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi
indicati all’Allegato I…» (lett. b).

Bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinari: la verifica di
congruità

Con la pubblicazione del Decreto del MiSE 6 agosto 2021,
relativo ai requisiti minimi ecobonus, è stato previsto che per la
verifica di congruità dei costi si potesse utilizzare
alternativamente il prezzario regionale o quello edito dalla casa
editrice privata DEI. Questa disposizione, però, è stata da molti “allargata” anche agli altri bonus fiscali come il bonus facciate
(il caso più eclatante).

Per gli altri bonus fiscali che non rientrano nel superbonus
(quindi anche il bonus Facciate o ecobonus e sismabonus ordinari)
l’Agenzia delle Entrate (e io personalmente lo avevo rilevato
qualche settimana fa) dice chiaramente:

Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi
quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus,
occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato
dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia
ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6
agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a
tali interventi
“.

Ciò significa che per tutti gli interventi diversi da quelli che
rientrano nel campo di applicazione del Superbonus (ecobonus 110%),
non potranno essere utilizzati i prezzari della casa editrice
privata DEI ma solo quelli predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai listini ufficiali o i listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi.

Disposizione che farà saltare il banco di molti interventi
contabilizzati utilizzando il prezzario DEI.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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