Proseguirà oggi e domani la discussione del ddl n. 2448 di
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Una Legge di
Bilancio che scioglierà le riserve sulle detrazioni fiscali del
110% (superbonus), al momento ferme ed in attesa di certezze.
Dalla bozza di Legge di Bilancio alla Gazzetta Ufficiale
Dalle
indiscrezioni delle ultime ore sembrerebbe certa l’intesa del
Parlamento sulle misure previste per il superbonus 110%. In
Commissione Bilancio è proprio su questo argomento che si sono
accese le discussioni affinché si potessero non solo prorogare per
tutte le detrazioni ma, se possibile, risolvere alcune
problematiche emerse dopo la pubblicazione del Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto anti-frode) e non solo.
È chiaro che per avere un quadro definitivo si dovrà attendere
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma è altrettanto vero che al
momento le possibili alternative sono due:
- Senato e Camera confermano le misure per il superbonus e la
Legge di Bilancio 2022 andrà in Gazzetta come “pensata” dal
Parlamento; - arrivati a ridosso del fine anno il Governo potrebbe presentare
un nuovo testo su cui chiedere la fiducia ai due rami del
Parlamento (e in questo caso potrebbero essere dolori anche se è
molto complicato).
Ciò significa che al momento qualsiasi considerazione sulle
attuali disposizioni potranno essere confermate o completamente
rivoluzionate dalla Gazzetta Ufficiale.
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale
Allo stato attuale, una delle modifiche più “importanti”
riguarda l’orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110% che
con la normativa vigente prevede le seguenti scadenze:
Beneficiario/intervento |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Tutti i beneficiari |
30/06/2022 |
|
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
31/12/2022 |
|
IACP art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
Con le nuove modifiche l’orizzonte temporale dovrebbe essere il
seguente:
Beneficiario/intervento |
Termine per il 30%-60% dei lavori |
Scadenza finale |
Tutti i beneficiari |
30% al |
31/12/2022 |
Condomini e Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 |
31/12/2023 |
|
IACP e Cooperative a proprietà indivisa art. 119, comma 9, lettere c) e d) del Decreto Rilancio |
60% al 30/06/2023 |
31/12/2023 |
Un aspetto che sembrerebbe sia stato risolto riguarda l’attuale
disallineamento tra gli interventi trainanti e quelli trainati
all’interno del condominio. Avendo previsto due scadenze per le
persone fisiche e i condomini, allo stato attuale dopo il 30 giugno
2022 i condomini avrebbero potuto realizzare i lavori sulle parti
comuni (trainanti) ma i singoli proprietari non avrebbero potuto
realizzare quelli sulle parti private (trainati). Anche la scadenza
degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo (art.
119, comma 5 del Decreto Rilancio) segue (come interventi trainati)
l’orizzonte temporale degli interventi trainanti.
La nuova Legge di Bilancio dovrebbe risolvere il problema
prevedendo che i trainati seguano lo stesso orizzonte temporale dei
trainanti.
Altra importante misura prevede la proroga generalizzata del
superbonus 110% fino al 2025 nelle aree colpite dai terremoti,
sulla quale il Commissario alla Ricostruzione post sisma 2016,
Giovanni Legnini, ha affermato “La conferma degli incentivi
fiscali del 110% sia per i condomini che per gli edifici uni e
bifamiliari inagibili dopo il sisma, e per ben quattro anni,
permette oggi ai cittadini di affrontare una ricostruzione rapida,
sicura e rispettosa dell’ambiente delle abitazioni distrutte dal
terremoto avendo certezza delle risorse disponibili, ed al
Commissario di programmare al meglio il lavoro e le risorse
necessarie“.
Niente vincoli per le unifamiliari
Altra importante modifica al testo predisposto dal Governo
riguarda gli interventi realizzati dalle persone fisiche e che,
quindi, potenzialmente riguardano:
- gli edifici unifamiliari (le “villette”);
- le unità immobiliari in condominio (limitatamente agli
interventi trainati); - le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente
indipendenti (sia per i trainanti che i trainati).
Ricordiamo, infatti, che la versione di ddl di Bilancio
predisposta dal Governo prevedeva una proroga al 31 dicembre 2022
ma con due condizioni alternative:
- alla data del 30 settembre 2021 doveva effettuata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
risultino avviate le relative “formalità amministrative per
l’acquisizione del titolo abilitativo”. - l’unità immobiliare oggetto dell’intervento doveva essere
adibita ad abitazione principale e il contribuente avere un valore
dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.
A parte la mancanza di tatto oltre di conoscenza di chi ha
scritto in una legge “formalità amministrative per l’acquisizione
del titolo abilitativo” (chi sa come funziona una SCIA o un
permesso di costruire non le avrebbe mai definite mai formalità
anche solo per le responsabilità che stanno dietro una pratica
semplice), questi due paletti dovrebbero essere completamente
eliminati.
La verifica di congruità e i prezzari
Un aspetto da chiarire riguarda l’asseverazione di congruità
delle spese sostenute sulla quale, dopo il Decreto anti-frode e la
circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, si è acceso un
dibattito molto acceso. L’attuale versione del Decreto Rilancio
prevede la possibilità di asseverare la congruità delle spese
sostenute utilizzando il prezzario della casa editrice privata “DEI
Tipografia del Genio Civile” unicamente per gli interventi di
ecobonus.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che questi prezzari non
possono essere utilizzati né per gli interventi di sismabonus né
per gli altri bonus edilizi (come il bonus facciate).
Con la nuova legge di Bilancio i prezzari DEI dovrebbero essere
estesi a tutti i bonus edilizi anche se, chiaramente, la decorrenza
sarà dall’1 gennaio 2022. Gli interventi (oltre l’ecobonus)
fatturati tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 dovranno
sottostare alle regole attualmente in vigore che escludono i
prezzari della DEI.
In particolare, dopo il terzo periodo del comma 13-bis dell’art.
119 del Decreto Rilancio è aggiunta la seguente parte: “I
prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)del comma 13
devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b)del
medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui
all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto- legge 4
giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3
agosto 2013, n.90, di cui all’articolo 1, commi 219-223, della
legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all’articolo 16-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917”.
Una modalità che “dovrebbe” aprire i prezzari individuati
nell’Allegato punto 13.1 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti tecnici ecobonus) anche al Sismabonus (potenziato al 110%
e ordinario), al bonus facciate e alla detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici.
Da risolvere il nodo legato al fine lavori. Benché il MEF e
l’Agenzia delle Entrate abbiano di fatto “sdoganato” l’idea di
fatturare e saldare lavori appena avviati per poter avviare subito
la cessione del credito, sono tante le Banche che acquistano il
credito solo a seguito di asseverazione di congruità riferita a
lavori effettivamente realizzati. Superati certi importi è la
stessa Banca ad inviare dei tecnici per verificare in situ
l’esecuzione dei lavori stessa.
L’aspetto temporale dell’asseverazione di congruità dovrà prima
o poi essere affrontato dal Legislatore per evitare i casi limite
di cessioni su lavori inesistenti.
Visto di conformità, asseverazioni e attestazioni: spese
detraibili e semplificazioni per i piccoli cantieri
Viene anche previsto che rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi che accedono agli altri bonus fiscali con le opzioni
alternative (art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio) anche quelle
sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle
attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota
prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai
predetti interventi.
Le nuove disposizioni (visto di conformità e asseverazione di
congruità delle spese sostenute) non si applicano:
- alle opere già classificate come attività di edilizia
libera; - agli interventi di importo complessivo non superiore a
40.000euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell’edificio,fatta eccezione per gli interventi di bonus
facciate.
Chiaramente è fatto divieto di effettuare suddivisioni in lotti
contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di
eludere l’applicazione delle nuove regole previste per contrastare
le frodi fiscali.
Come sempre, consigliamo la lettura della versione definitiva
pubblicata in Gazzetta prima di fare considerazioni definitive.
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