Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110%, cappotto termico: chiarimenti sugli edifici vincolati – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, cappotto termico: chiarimenti sugli edifici vincolati – Lavori Pubblici

Edifici vincolati e Superbonus 110%: l’art.
119, comma 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un’importante
disposizione per la quale nel caso di edifici sottoposti ad almeno
uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio o se gli interventi trainanti di efficienza energetica
siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione fiscale del 110% si applica a tutti gli interventi
trainati di riqualificazione energetica, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati, fermi
restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Speciale Superbonus

Edifici vincolati e Superbonus 110%

Una disposizione molto importante perché di fatto apre alla
detrazione del 110% a tutti gli edifici vincolati sui quali non si
può realizzare l’isolamento termico a cappotto o sostituire
l’impianto termico.

Un tema molto delicato che coinvolge diverse normative:

  • il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • il D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli
    interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
    procedura autorizzatoria semplificata).

Su questo argomento il Ministero dei Beni culturali e del
turismo (oggi Ministero della Cultura) ha emanato due
circolari:

Con la circolare n. 42/2017 il Ministero ha fornito dei
chiarimenti in merito al DPR n. 31/2017 e all’individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata.

La circolare n. 4/2021 fornisce delle integrazioni alla
precedente circolare ed, in particolare, fornisce delle linee di
indirizzo sugli interventi di coibentazione volti a migliorare
l’efficienza energetica (cappotto termico) di cui alla voce A2
dell’Allegato A del DPR n. 31/2017, da effettuarsi su edifici
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio, parte III e che accedono al superbonus 110% previsto dal
Decreto Rilancio.

Superbonus 110%, cappotto termico e liberalizzazione

La nuova circolare del Ministero della Cultura chiarisce subito
i limiti di applicabilità del DPR n. 31/2017: la presenza del
pre-requisito di intervento di lieve o lievissima entità.

Per quanto concerne la realizzazione del cappotto termico sul
fronte esterno degli edifici occorre fare molta attenzione ai
presupposti per la liberalizzazione dell’intervento e verificare la
natura dell’eventuale vincolo presente:

  • vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004);
  • vincolo di bellezza panoramica (art. 136, lettera d) del D.Lgs.
    n. 42/2004);
  • vincolo storico-architettonico o storico-testimoniale (art.
    136, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004).

La circolare n. 42/2017 fornisce ai punti 5 e 6 prime
interpretazioni sui dubbi che riguardano l’identificazione della
tipologia di vincolo paesaggistico e la nozione di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale.

Gli interventi sui prospetti

L’Allegato A, punto A.2, del DPR n. 31/2017 riposta tra gli
interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica:

interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici,
purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o
manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o
scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi
di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari,
comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare
l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la
realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime
condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la
realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a
tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici
“.

In merito alla qualificazione degli interventi che prevedono la
realizzazione di un cappotto termico esterno, il Ministero ha
chiarito che, pur confermando la possibilità di esentare tali
interventi qualora ascrivibili alla categoria della manutenzione
straordinaria a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore degli edifici, le specifiche caratteristiche
tecnico-costruttive possono comportare aumenti di spessore anche
significativi in funzione del materia utilizzato, della soluzione
tecnica scelta e del grado di efficientamento termico
richiesto.

Proprio per questo motivo, non è possibile escludere a priori
che tali interventi possano essere sempre eseguibili “nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti
“. Condizione che
rappresenta uno dei pre-requisiti affinché l’intervento possa
essere ricompreso tra quell di coibentazione previsti dal citato
punto A.2, soprattutto se riferiti ad “immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi inclusa
l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici
“.

Conclusioni

Per i suddetti motivi, secondo il Ministero l’esenzione
dall’autorizzazione paesaggistica può essere applicata per gli
interventi di isolamento termico su edifici di edilizia storica
realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere
tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B3
dell’Allegato B al DPR n. 31/2017. In relazione a tale procedura,
il termine assegnato alla Soprintendenza per l’espressione del
parere è di 20 giorni.

In riferimento all’accrescimento dello spessore murario e
modifica delle sue caratteristiche materiche che potrebbe darla
ricomprendere tra gli interventi di cui alla voce A2, secondo il
Ministero tale fattispecie è riferita agli immobili ascrivibili
all’edilizia contemporanea post 1945, purché non siano alterate
anche le finiture esterne e quindi l’aspetto esteriore.

Considerato il tenore dell’art. 119, comma 2 del Decreto
Rilancio, quindi, il Ministero ha confermato che il cappotto
termico è uno di quegli interventi che possono essere esclusi per
la realizzazione dei soli interventi trainati in edifici sottoposti
a vincolo.

Il Ministero ha, infine, rammentato che per gli edifici tutelati
deve essere acquisita l’autorizzazione di cui all’art. 31 del
Codice dei beni culturali e che qualora l’intervento necessiti
anche di autorizzazione paesaggistica, è facoltà dell’interessato
presentare un’unica istanza.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment