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Superbonus 110%, cessione del credito e SAL: come funziona? – Lavori Pubblici

Hanno fatto discutere due articoli da noi pubblicati qualche
settimana fa: “Superbonus
110% e cessione credito: occhio al SAL di fine anno
” e “Superbonus
110%: come si calcola il SAL al 31 dicembre?
“.

Superbonus 110%: il SAL e la cessione del credito

Due approfondimenti, scritti da professionisti diversi, a cui si
è risposto alla domanda “Cosa succede se al 31 dicembre 2021 non si
è raggiunto il minimo di SAL previsto per optare per le opzioni
alternative alla fruizione del superbonus?”.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) al comma 1-bis prevede che le due opzioni
alternative alla detrazione diretta del superbonus (sconto e
cessione del credito) possano essere esercitate a stati di
avanzamento dei lavori (SAL). Stati di avanzamento dei lavori che
non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del
medesimo intervento.

Considerato che la scelta di una delle due opzioni deve
riguardare spese sostenute nello stesso anno fiscale che saranno
comunicate all’Agenzia delle Entrate entro marzo dell’anno
successivo, risulta chiaro che il vincolo del 30% di SAL minimo
risulta essere un bel vincolo per i lavori avviati negli ultimi
mesi dell’anno.

Cominciando dei lavori a novembre, ad esempio, se entro il 31
dicembre non s raggiunge un SAL minimo del 30%, le relative spese
sostenute nel 2021 potranno essere oggetto di solo superbonus
diretto e non di sconto o cessione.

Superbonus 110%: l’interrogazione al MEF

Di questa problematica, con un po’ di ritardo, se ne è accorto
il deputato del Partito Democratico Gian Mario
Fragomeli
che il 10 novembre scorso ha presentato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze una interrogazione a
risposta scritta (la n. 5-07055) in cui viene chiesto:

nell’ambito dei benefici fiscali di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono fissati i termini entro cui
eseguire i lavori ed è concessa al contribuente la facoltà di
cedere il relativo credito maturato nei termini indicati dal
successivo articolo 121 del medesimo decreto, il quale prevede che
l’opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori e che per gli interventi di cui all’articolo
119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di
due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento;

il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che
«…caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate alla
fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA
presentata…» –:

se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i
lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di
avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che
non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque
diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover
restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla
residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100
per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle
condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che
sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e
certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di
«Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di
«Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento
dell’inizio dei lavori.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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