Si concluderà questa settimana il processo di conversione in
legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) che, dopo
l’approvazione
da parte della Camera dei Deputati, è atteso per domani nella
Conferenza dei Capigruppo al Senato.
Considerata la scadenza del 16 luglio 2022, è già chiaro a tutti
che anche al Senato si passerà attraverso un voto di fiducia al
Governo che sarà richiesto nei prossimi giorni e che, quindi,
confermerà le disposizioni definite dalla Camera dei Deputati
(anche se sarebbe meglio dire dal Governo).
Superbonus 110%: orizzonte temporale unifamiliari
La conversione in legge del Decreto Aiuti sarebbe stata un buon
momento per “allineare” la scadenza prevista per l’utilizzo del
superbonus 110% sugli edifici unifamiliari. L’attuale formulazione
dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) resta immutata dopo la conversione in legge del D.L. n.
50/2022.
In questo modo, la scadenza delle unifamiliari resta fissata al
30 giugno 2022 oppure al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022
si riuscirà a completare il 30% dell’intervento complessivo. Una
formulazione che non può lasciare tranquilli i contribuenti che
sostengono spese dall’1 luglio 2020 e che dovranno necessariamente
fare molta attenzione al cronoprogramma delle lavorazioni, alle
forniture e ai due mesi caldi di luglio e agosto.
Non riuscire a completare il 30% dell’intervento complessivo
entro il 30 settembre 2022 vuol dire, infatti, perdere il diritto
al superbonus per tutte le spese sostenute oltre il 30 giugno 2022.
Oltretutto, avere avviato un cantiere di superbonus con CILAS ma
senza aver sostenuto neanche 1 euro di spesa entro il 30 giugno
2022, nel caso non si riesca ad arrivare al 30% entro settembre,
potrebbe creare qualche problema dal punto di vista edilizio per
aver avviato un intervento con CILAS senza l’utilizzo del bonus
110%.
Superbonus 110%: la cessione del credito
Altra problematica che si sarebbe dovuto risolvere con la
conversione in legge del D.L. n. 50/2022 è quella che riguarda le
decine di migliaia di professionisti e imprese con crediti arenati
sulla piattaforma di cessione dell’Agenzia delle Entrate e che
nessuno vuole più acquistare.
Da gennaio 2022, infatti, è stato un susseguirsi di modifiche al
meccanismo di cessione del credito che ha generato dei
minitransitori con regole diverse a seconda del momento di
caricamento del credito sulla piattaforma di cessione del Fisco.
Ricordiamo che dopo la legge di Bilancio 2022, l’art. 121 del
Decreto Rilancio ha “subito” modifiche:
- dal Decreto-Legge 27 gennaio
2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni
dalla Legge 28 marzo
2022, n. 25; - dal Decreto-Legge 25 febbraio
2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione
del Decreto Sostegni-ter; - dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette)
convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile
2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in
legge); - dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia)
convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio
2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in
legge); - dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2),
convertito con modificazioni dalla
Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge); - dal Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di
conversione in legge.
Con la conversione in legge del Decreto Aiuti sono state
previste due importanti disposizioni:
- la possibilità per le Banche di cedere subito il credito ai
propri clienti con partita IVA; - l’applicazione delle nuove disposizioni alle cessioni o agli
sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
aiuti stesso.
Tutto OK? neanche per sogno, visto che il sede di conversione in
legge il Parlamento (o il Governo?) ha “dimenticato” (oppure lo
sapeva già?) quanto previsto all’art. 57, comma 3 del Decreto Aiuti
che prevede:
Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b),
si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto
in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1°
maggio 2022.
Le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le cessioni o
sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
aiuti oppure solo a quelle comunicate a partire dal 1° maggio
2022?
Un dubbio (che in realtà dubbio non è) che dovrebbe far pensare
circa la volontà di trovare una soluzione definitiva per tutti
quegli operatori che vivono nel dramma di non avere liquidità
nonostante le lavorazioni siano già state realizzate o siano in
corso di definizione.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia
Altra importante modifica inserita all’ultimo momento nell’art.
14 del Decreto Aiuti, riguarda la definizione di ristrutturazione
edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In particolare, con la conversione in legge del Decreto Legge n.
50/2022 sono stati aggiunti alcuni “piccoli” particolari:
- all’art. 3, comma 1, lettera d) del testo unico edilizia;
- all’art. 10, comma 1, lettera c) del testo unico edilizia.
Con la modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia,
viene concessa la modifica di sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente, o l’incremento di volumetria per gli edifici
sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 136, comma 1, lettere c)
e d), e 142 del Decreto legislativo n. 42/2004.
Stiamo parlando:
- dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed
i nuclei storici; - delle bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze; - delle aree tutelate per legge.
Nel dettaglio, l’ultimo periodo della lettera d), comma 1, art.
3 del TUE diventerà il seguente:
“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti
a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ad
eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto
legislativo…“.
Mentre, la lettera c), comma 1, art. 10 del TUE diventerà la
seguente:
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
…
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei
casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva
degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di
ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e
ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici,
crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i
casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o
del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di
volumetria.
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Source: lavoripubblici.it
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