Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110%, cessione del credito e Testo Unico Edilizia: ultime notizie – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, cessione del credito e Testo Unico Edilizia: ultime notizie – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, cessione del credito e Testo Unico Edilizia: ultime notizie - Lavori Pubblici

L’astensione del M5S e la conseguente crisi di Governo è
certamente la notizia del giorno che non può, però, far trascurare
l’approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto
Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) che al suo interno contiene nuove
modifiche che riguardano il superbonus 110%, il meccanismo delle
opzioni alternative ai bonus edilizi e il testo unico edilizia.

Il Superbonus 110%

Con 212 senatori presenti (su 321), 211 votanti, 172 favorevoli,
39 contrari 39 e 0 astenuti, il Senato ha dato il via libera
definitivo alla conversione del Decreto Aiuti per il quale si
attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che potrebbe
arrivare nella giornata di oggi.

L’articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto Aiuti proroga di
tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei
lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche,
soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della
detrazione del 110% prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio). La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per
cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo
anche dei lavori non agevolati al 110%.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa che accompagna il
testo, si tratta in particolare dei lavori realizzati
sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a
condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La norma precisa altresì che, ai fini del computo del 30%
dell’intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori
non agevolati ai sensi dell’articolo 119 (ovvero non solo gli
interventi trainanti e trainati sopra descritti). Pertanto i lavori
necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non
devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per
cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso,
comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel
Superbonus.

La cessione del credito

L’articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1) del Decreto Aiuti
sostituisce interamente l’ultimo periodo dell’articolo 121, comma
1, lettera a), del Decreto Rilancio, che consente di fruire delle
agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica mediante
sconto in fattura (recuperato dai fornitori mediante credito di
imposta cedibile)

Il successivo numero 2) sostituisce (introducendo un periodo
identico al numero 1)) l’ultimo periodo dell’articolo 121, comma 1,
lettera b), del Decreto Rilancio, che consente di fruire delle
agevolazioni mediante credito di imposta cedibile.

Con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero
alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti
diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che
agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un
contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la
banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo
per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro
clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola
eccezione dei consumatori).

L’art. 14, comma 1-bis del Decreto Aiuti precisa che le nuove
disposizioni sulla cessione del credito si applicano anche alle
cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle
cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e
b)).

Sul tema cessione, l’articolo 57, comma 3 precisa che le sopra
descritte disposizioni per la cessione del credito, si applicano
alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Le modifiche al Testo Unico Edilizia

L’articolo 14, comma 1-ter, lettere a) e b) del Decreto Aiuti
estende la previsione della necessità del permesso di costruire
(prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per
interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree
naturalistiche tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004)
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad
oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma
1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti
interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche
della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure
incrementi di volumetria.

Con queste modifiche si interviene sugli articoli 3 e 10 del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) in materia di
definizione di ristrutturazione edilizia. Di seguito il dettaglio
di queste modifiche

La lettera a) estende la previsione della necessità del permesso
di costruire (prevista attualmente per interventi di
ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche
tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004) anche agli
interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni
immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c)
e d) del citato D. Lgs. 42/2004.

L’art. 3, comma 1, lettera d), del TUE (recante la definizione
degli interventi di ristrutturazione edilizia) definisce quali
interventi di ristrutturazione edilizia (come tali realizzabili, ai
sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia, mediante la
segnalazione certificata di inizio di attività – SCIA di cui
all’art. 19 della L. n. 241/1990) gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente.

La norma in esame aggiunge al novero degli interventi di
ristrutturazione edilizia che richiedono il permesso di costruire,
oltre, come detto, ai già previsti interventi su edifici ricadenti
in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni
culturali (territori costieri, fiumi, montagne oltre i 1660 metri
di altezza sul livello del mare, parchi e riserve nazionali e
regionali, territori coperti dalle foreste ecc.), anche gli
interventi su edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art.
136, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Codice.

Tale ultima disposizione prevede che sono sottoposti a tutela
per il loro notevole interesse pubblico:

  1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
    naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli
    alberi monumentali;
  2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
    disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
    distinguono per la loro non comune bellezza;
  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
    aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed
    i nuclei storici;
  4. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di
    belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
    di quelle bellezze.

La lettera b), analogamente a quanto disposto dalla lettera a),
inserisce il riferimento all’art. 136, comma 1, lettere c) e d),
del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche nell’art. 10,
comma 1, lettera c), del TUE. L’art. 10, comma 1, lettera c), del
TUE (come da ultimo modificato dall’art. 28, comma 5-bis, lettera
b), del D.L. n. 17/2022) dispone, nel testo vigente, che
costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio e sono subordinati a permesso di costruire anche gli
interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la
demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate
ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 o il ripristino di
edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in
entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei
prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti
incrementi di volumetria.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment