Superbonus 110% e cessione parziale del credito d’imposta: come funziona? È possibile quindi cedere il proprio credito dopo aver optato per la detrazione in 5 anni?
Per rispondere a questa domanda è necessario ripercorrere la normativa non solo del decreto Rilancio, il provvedimento che ha dato “vita” all’agevolazione del 110%, ma anche ai successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare è la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 a chiarire questo dubbio in particolare, ovvero quando e come è possibile optare per la cessione parziale del credito anche dopo aver scelto la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Superbonus 110%, cessione parziale del credito dopo aver scelto la detrazione: come funziona?
A stabilire il perimetro normativo di riferimento per il superbonus 110% sono gli articoli 119 e 121 del decreto n. 34/2020, noto come decreto Rilancio.
A descrivere le modalità con cui si può usufruire dell’ecobonus e del sismabonus potenziati al 110% è in particolare l’articolo 121. Tre le modalità consentite:
- detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni anziché in 10;
- cessione del credito a terzi, imprese e banche comprese;
- sconto in fattura se l’impresa che ha fatto i lavori è d’accordo.
Per quanto riguarda la cessione del credito l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.
È interessante la possibilità di cedere parzialmente il proprio credito d’imposta anche se in un primo momento si era optato per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Si legge infatti nel documento di prassi:
“L’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese
sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione
non fruite.”
Quindi è possibile optare per la cessione del credito a una banca o un’impresa anche in una delle annualità successive rispetto a quella per cui si è usufruito della detrazione.
Superbonus 110% e cessione parziale del credito: decisione irrevocabile
Il documento di prassi sopracitato chiarisce quindi che il contribuente può decidere di fruire di una o più annualità in detrazione, e poi cedere il credito corrispondente alle annualità successive.
La circolare n. 24/E precisa però che una volta cambiata l’opzione la decisione diventa irrevocabile. La cessione del credito quindi dovrà avvenire in blocco, cioè coinvolgere tutte le annualità residue.
A quel punto non sarà possibile annullare la propria decisione.
La cessione del credito può avvenire a favore dei seguenti soggetti:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
A loro volta, questi soggetti possono cedere ulteriormente il credito.
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