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Superbonus 110%: chiarezza e tempistiche più ampie sono la vera semplificazione – Lavori Pubblici

Déjà vu, sembra essere tornati a inizio maggio 2020 quando le
prime bozze dell’ormai noto Decreto Rilancio
avevano previsto una misteriosa detrazione fiscale del
110%
e tutto il settore dell’edilizia era in trepida
attesa di conoscerne nel dettaglio i contenuti.

Superbonus 110%: 139 giorni di passione

Quando il 19 maggio 2020 è arrivata la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
, tutti ci siamo resi conto della potenza di questo bonus
fiscale che oltre a mettere in gioco un’aliquota senza precedenti,
ha istituzionalizzato lo sconto in fattura e le cessione del
credito senza limiti. Quest’ultime certamente il motore di tutta la
misura fiscale.

Peccato, però, che la scelta dello strumento legislativo (il
Decreto Legge) abbia costretto l’intero comparto a ben 139
giorni di passione
prima che le buone
intenzioni
del Decreto Rilancio si concretizzassero con la
pubblicazione prima della legge di conversione e poi di tutti i
provvedimenti attuativi dei Ministeri e dell’Agenzia delle
Entrate.

Superbonus 110%: la nuova semplificazione

Arrivati a maggio 2021, dopo 6500
interpelli all’Agenzia delle Entrate
, chiarimenti
dell’Enea e dello stesso Governo,
ci si è resi conto che per poter far decollare il superbonus è
necessario semplificare alcune procedure, definire meglio alcuni
punti oscuri ed estendere l’orizzonte temporale oltre quanto
previsto.

Una semplificazione che dovrebbe arrivare entro
questo mese con la pubblicazione di un nuovo
Decreto Legge
e che al momento sta lasciando tutti col fiato
sospeso e nuovamente in attesa di capire come si evolverà il
superbonus 110%.

Superbonus 110%: l’intervista al Presidente e al Vicepresidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo

Come accaduto a maggio 2020, anche oggi circola una bozza di
Decreto Legge contenente le misure di semplificazione sul
Superbonus. E su questa ho intervistato il Presidente,
Vincenzo Di Dio, e il Vicepresidente, Aldo
Bertuglia
, dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, ai
quali ho posto alcune domande specifiche sulle possibili
semplificazioni contenute nel nuovo provvedimento di prossima
pubblicazione.

Si seguito le mie domande e le loro risposte

Domanda. La proroga del superbonus 110%
all’interno del PNRR non è arrivata ma è stato previsto un decreto
legge da pubblicare entro maggio che estenderà l’orizzonte
temporale e modificherà/semplificherà molti adempimenti. Qual è il
vostro punto di vista?

Risposta. Il primo decreto legge che ha
introdotto il cosiddetto Superbonus e Sismabonus 110% risale al 19
maggio 2020; nell’agosto del 2020, con la sua trasformazione in
legge e con le modifiche di cui al decreto-legge n. 104/2020
(Decreto Agosto), è stato profondamente modificato e gli articoli
119 e 121 sono stati completamente riscritti; negli emendamenti del
dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) sono stati introdotte altre
ulteriori modifiche. Ora si annunciano per fine maggio ulteriori
variazioni/semplificazioni.

Si parla continuamente di proroghe ma allo stato attuale
possiamo contare ragionevolmente sul termine di fine dicembre 2021.
Gli interventi da fare in un grande edificio di edilizia
residenziale richiedono molti mesi e non è possibile fare
programmazione sull’incertezza.

La vera semplificazione auspicabile è la chiarezza della
norma e dei tempi.

Domanda. Il PNRR ha visto nella valutazione
della legittimità degli immobili una delle principali cause che
hanno bloccato e rallentato molti interventi. Secondo voi è questa
la problematica principale?

Risposta. Con il D.P.R 380/2001, ed in
Sicilia con il suo recepimento introdotto con la legge 16 del 2016,
in quasi tutti i procedimenti i professionisti sono chiamati ad
asseverare la conformità delle opere a tutta la normativa edilizia
vigente (e non solo a quella strettamente urbanistica, ma anche
antincendio, antisismica, igienico sanitaria ecc.). La legge n.
77/2020 non ha introdotto alcuna maggiore severità, anzi ha cercato
di mitigare l’effetto delle leggi vigenti introducendo talune
precisazioni (purtroppo poco chiare e che ammettono interpretazioni
contrastanti).

Dal lontano 1996 e poi con il DPR 380/2001 si è previsto che
non ci possono essere contributi dello Stato su immobili non
conformi. Dunque anche in questo senso non si tratta di novità
introdotte con la legge 77/2020.

Eppure dal 1996 abbiamo consegnato al consulente le spese
per i lavori condominiali o per la ristrutturazione del bagno della
nostra casa, senza chiederci se effettivamente potevano essere
portate in detrazione e se il nostro immobile o il nostro edificio
fosse conforme.

Cosa è cambiato? Nulla, ma solo adesso stiamo facendo
attenzione. Il faro della comunicazione sui social e sulla stampa
ha illuminato la questione.

Il Superbonus è un’occasione per aprirsi gli occhi sugli
abusi presenti nelle nostre case e sulla possibilità di mettersi in
regola, possibile in molti casi. Un’occasione positiva per noi
tutti che si deve evitare di fare diventare una nevrosi ed una
lotta tra condomini.

Gli abusi hanno rallentato il Superbonus? No, perché le
imprese ed i professionisti di fronte alle tante richieste hanno
scelto quelle con meno problemi. Il rallentamento è dovuto alle
lungaggini dei procedimenti amministrativi (fare un cappotto in
CILA o SCIA richiede gli stessi documenti necessari per tutti gli
altri procedimenti edilizi) ed alla complessità delle procedure
bancarie senza le quali l’impresa non ha possibilità di iniziare i
lavori poiché la legge non consente anticipi.

Domanda. Il nuovo decreto legge, sempre se ne
saranno confermati i contenuti, prevede che tutti gli interventi
relativi all’isolamento termico a cappotto che non prevedano una
modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere
di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
a), del Testo Unico Edilizia. Credete che questo servirà a
velocizzare il processo?

Risposta. Non vedo come un intervento con
la tecnica “cappotto” possa non modificare le facciate e le
coperture, almeno che la legge stessa non specifichi che “ai fini
dell’applicazione della legge 77/20 gli interventi sulle facciate e
sulle coperture con la tecnica “a cappotto” non costituiscano
modifica alle facciate o alle coperture”.

Trovo corretto che venga chiarito il significato del comma
13-ter “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli
abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo
degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo
unico di cui al DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello
sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
L’ultimo periodo dovrebbe cambiare in “sono riferite esclusivamente
alle parti comuni interessate dagli interventi”.

Questa interpretazione renderebbe molto più semplice
l’applicazione delle agevolazioni e risponderebbe del principio di
non eseguire opere agevolate su elementi abusivi che potrebbero
essere oggetto di demolizione e ripristino con un evidente danno
per lo Stato.

In linea di massima non ritengo corretto che delle opere
sostanziali, come il cappotto applicato alle pareti verticali
dell’edificio, siano ricondotte all’edilizia libera. Troverei più
corretto che si intervenga con una CILA semplificata, limitata alla
valutazione dei soli prospetti su pubbliche vie o piazze su cui si
interviene e ad una relazione tecnica sugli impianti (ex legge 10).
Occorrerebbe evitare, inoltre, che questo tipo di interventi
costituisca motivo di una nuova SCA.

Domanda. Viene prevista una modifica dell’art.
119, comma 13-ter relativo alla valutazione dello stato legittimo.
Viene anche aggiunto il seguente comma 13-quater “in presenza
di domande di condono edilizio ancora inesitate, l’accesso agli
incentivi di cui al presente articolo è consentito previa
asseverazione giurata, prestata da tecnico abilitato diverso da
colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di
sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un
positivo riscontro ad opera delle competenti amministrazioni
comunali. in caso di definitivo rigetto della istanza di condono
edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla
amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi
del presente articolo, per la revoca delle agevolazioni
eventualmente già erogate
“. Qual è il vostro giudizio?

Risposta. Il problema delle costruzioni per
cui è stata presentata istanza di condono ancora non esitata è
reale e di proporzioni molto vaste. Anche se i tempi sono
relativamente lunghi è tuttavia possibile giungere a concessione e
successiva SCA con procedure consolidate ed accessibili a
tutti.

Se ci fosse una proroga dei tempi della legge n. 77/2020
direi che la via maestra è quella di procedere come nella prassi
oggi prevista evitando voli procedurali che potrebbero porre gravi
responsabilità per i professionisti e per i richiedenti che
rischierebbero di essere gravati dalla revoca delle
agevolazioni.

Se la proroga non verrà concessa non ritengo che la
procedura prospettata costituisca una soluzione, piuttosto si deve
affrontare, una volta per tutte, il problema delle pratiche di
sanatoria non concluse dopo oltre 35 anni.

Domanda. In definitiva, come giudica il
superbonus? Ritiene che le modifiche previste dal nuovo decreto
legge potranno incidere sensibilmente ad incrementare gli
interventi?

Risposta. Gli interventi si incrementeranno
quando le imprese potranno essere sicure di programmare interventi
per almeno tre anni, le banche cominceranno a fare il loro dovere
di erogazione in tempi più contenuti, lo stato esiterà una
normativa chiara e senza la possibilità di
interpretazioni.

Il superbonus è una grande occasione per eseguire lavori che
altrimenti non si sarebbero mai fatti. La riduzione del consumo
energetico è un dovere verso il nostro pianeta e verso i nostri
figli e così pure il miglioramento strutturale in quanto consente
finalmente di intervenire su una edilizia ormai vecchia e bisognosa
di lavori migliorativi della sicurezza e della resistenza di sue
parti ammalorate e cadenti.

Ma non si deve pensare che uno o due anni di interventi
sporadici possano essere la soluzione alla sconfortante situazione
di degrado tecnologico e strutturale dell’edilizia privata
italiana.

Dovremmo parlare di impegni finanziari stratosferici che
nessun intervento agevolato potrebbe mai rendere
possibili.

Occorre guardare il “sistema edilizia” in tutte le sue
implicazioni procedendo con una legge quadro in cui i vari
elementi, di cui le agevolazioni dello stato sono solo un capitolo,
siano coordinati in un arco temporale consono a raggiungere degli
obiettivi. Parliamo almeno di dieci anni, di obiettivi ben
definiti, di normative chiare e integrate, di programmazione degli
interventi.

Un grande effetto, tuttavia, questa legge lo ha generato: le
persone stanno cominciando a percepire di vivere in abitazioni che
dal punto di vista energetico sono dei colabrodo e che dal punto di
vista strutturale, in tanti casi, sono in condizioni
precarie.

Da questa consapevolezza deve partire l’attenzione di tutta
la politica verso i problemi che riguardano elementi fondamentali e
quotidiani del nostro vivere come la casa in cui abitiamo.

La transizione ecologica di cui tanto si parla è
fondamentalmente un modo di essere, un passaggio mentale dall’epoca
dello spreco a quella della conservazione delle risorse.

Ringrazio i colleghi per il prezioso contributo e lascio come
sempre a voi ogni commento.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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