12 gennaio 2022
(Maria Antonietta Giffoni)
La presenza di un accesso e di un impianto di riscaldamento autonomi non sono sufficienti per escludere un edificio dal calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e quelle non residenziali.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la Risposta ad interpello 11 gennaio 2022, n. 819, con cui sono stati forniti chiarimenti a un condominio che intende avvalersi delle detrazioni fiscali del 110%.
Essendo il condominio composto da tre edifici — di cui uno strutturalmente separato, con accesso e impianto di riscaldamento autonomi — è possibile escludere la superficie dell’edifico indipendente dal calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e di quella delle unità non residenziali?
Secondo il parere dell’Agenzia non è possibile, perché l’assenza di servizi energetici in comune e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno hanno un valore solo per identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Dunque, la verifica della prevalente funzione residenziale del condominio in questione va fatta tenendo conto della superficie di tutti e tre gli edifici.
L’Agenzia fa presente anche che, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45% della superficie complessiva dei tre edifici, “il Superbonus 110% riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi “trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali”.
Source: nextville.it
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