Con la Risposta a interpello n 397/2021 del 9 giugno l’Agenzia delle Entrate si corregge rispetto ad un precedente interpello, il n. 231/2021, (Superbonus – interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
In particolare, nel caso di specie essa chiarisce che “nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano parte del medesimo corpo di fabbrica, si ritiene che l’Istante unico proprietario dell’edificio possa accedere al Superbonus per le prospettate opere di intervento sismico, con limite massimo pari a 96.000,00 euro moltiplicato per le 6 unità immobiliari componenti il fabbricato oggetto del quesito”, pertanto, per l’unico proprietario in questione il limite di spesa sarà pari a 576.000 euro come si calcolerebbe in un condominio a prevalente destinazione residenziale.
Il caso dell’interpello riguarda un istante unico proprietario che dichiara di:
- voler realizzare interventi di miglioramento sismico su sei unità immobiliari di sua proprietà (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative),
- facenti parte di un unico fabbricato,
- “funzionalmente indipendenti”
- e con la disponibilità di “almeno un accesso autonomo” dall’esterno.
Trattandosi di un fabbricato, composto da 6 unità distintamente accatastate (di cui 2 pertinenziali ad una delle 2 abitazioni), di proprietà dell’Istante risulta applicabile quanto stabilito all’articolo 119, comma 9, lettera a) secondo cui sono ammessi al Superbonus anche:
- gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
- distintamente accatastate,
- posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’unico proprietario può beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati su un numero massimo di quattro unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
L’agenzia specifica che, come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5- 05839 del 29 aprile 2021, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la legge di bilancio 2021.
Per la determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, in analogia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze.
In relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza.
Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%
Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.
Source: fiscoetasse.com
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