Nel caso di specie, l’Istante rappresenta di essersi affidato a un fornitore unico che opera come “contraente generale”, che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e dall’altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti da professionisti incaricati dall’Istante, saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all’Istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
Con riguardo al quesito posto, in ordine alla possibilità di accedere al Superbonus in relazione ai costi che il “contraente generale”, al quale si è rivolto l’Istante, anticipa per suo conto e che gli saranno successivamente addebitati, l’Agenza delle entrate, nella Risposta n. 254 del 15 aprile 2021, rappresenta quanto segue.
L’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice deicontratti pubblici”) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata.
Tale figura è stata, pertanto, normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di “contraente generale” è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti. Ai fini del Superbonus, tali soggetti, si pongono, ad esempio quali interlocutori unici per l’espletamento di tutte le attività da effettuare.
Nel caso di specie, il contratto stipulato dall’Istante con il “contraente generale”include anche le attività inerenti l’ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa. I fornitori e i professionisti – individuati dall’Istante – effettuano la propria prestazione nei confronti del “contraente generale”, che agisce su specifico mandato senza rappresentanza conferito dal committente Istante (beneficiario della detrazione).
In particolare, i corrispettivi spettanti per il servizio professionale reso sono fatturati al “contraente generale” e da questi analiticamente riaddebitati all’Istante che, quindi, riceve una fattura dal “contraente generale”, con l’indicazione di detti corrispettivi per la prestazione di servizi acquistati per conto del committente.
Nell’ambito dell’attività espletata, nel caso rappresentato, il “contraente generale” propone, peraltro, di operare lo sconto in fattura al committente (istante), a titolo di pagamento parziale o totale dei beni e servizi prestati, recuperando il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
Tanto premesso, fermo restando che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello valutare la correttezza sotto il profilo civilistico degli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e “contraente generale”, nel caso di specie, si ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).
In particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “contraente generale” per riaddebitare all’Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
Per completezza si rileva che la citata circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.
Source: casaeclima.com
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